ART. 5. 
     (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario). 
 
  1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere
in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e  4  della  legge  10
agosto 2000, n. 251, il cui esercizio  deve  essere  riconosciuto  su
tutto il territorio nazionale, avviene  in  sede  di  recepimento  di
direttive comunitarie ovvero  per  iniziativa  dello  Stato  o  delle
regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi  di
salute previsti nel Piano sanitario nazionale o  nei  Piani  sanitari
regionali,  che  non  trovano   rispondenza   in   professioni   gia'
riconosciute. 
  2.  L'individuazione  e'  effettuata,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali stabiliti dalla presente  legge,  mediante  uno  o  piu'
accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, e recepiti con decreti del Presidente della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  3.    L'individuazione    e'    subordinata    ad     un     parere
tecnico-scientifico,  espresso  da  apposite  commissioni,   operanti
nell'ambito del Consiglio superiore di sanita',  di  volta  in  volta
nominate dal Ministero della salute, alle quali  partecipano  esperti
designati dal Ministero della salute e  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni
di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a  carico  della  finanza
pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non
comporta la  corresponsione  di  alcuna  indennita'  o  compenso  ne'
rimborso spese. 
  4.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  2   individuano   il   titolo
professionale e l'ambito di attivita' di ciascuna professione. 
  5.  La  definizione  delle  funzioni   caratterizzanti   le   nuove
professioni avviene evitando parcellizzazioni e  sovrapposizioni  con
le professioni gia' riconosciute  o  con  le  specializzazioni  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 5:
              - Per  gli  articoli 1,  2, 3 e 4 della legge 10 agosto
          2000, n. 251, si veda in note all'art. 4.
              - L'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca:
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale collabo-razione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».