Art. 11.
                          Articolo 380-ter
  1.  Dopo  l'articolo  380-bis  del  codice  di procedura civile, e'
inserito il seguente:
  «Art.  380-ter  (Procedimento  per  la  decisione  sulle istanze di
regolamento  di  giurisdizione  e di competenza). - Nei casi previsti
dall'articolo  375,  primo  comma,  numero  4), il presidente, se non
provvede  ai  sensi  dell'articolo  380-bis, primo comma, richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le  conclusioni  ed  il decreto del presidente che fissa l'adunanza
sono  notificati,  almeno  venti  giorni  prima,  agli avvocati delle
parti,  che  hanno  facolta'  di  presentare memorie non oltre cinque
giorni   prima  e  di  chiedere  di  essere  sentiti,  se  compaiono,
limitatamente al regolamento di giurisdizione.
  Non  si  applica  la  disposizione  del  quinto comma dell'articolo
380-bis.».