Art. 14. Modifiche all'articolo 388 1. L'articolo 388 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). - Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.».