Art. 14.
                     Modifiche all'articolo 388
  1.  L'articolo 388 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  388  (Trasmissione  di  copia  del dispositivo al giudice di
merito).  -  Copia  della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della
Corte  a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata,
affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.».