Art. 18.
                          Articolo 420-bis
  1.  Dopo  l'articolo 420 del codice di procedura civile e' inserito
il seguente:
  «Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita'
ed  interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per
la  definizione  di  una  controversia  di  cui  all'articolo  409 e'
necessario  risolvere  in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia,  la  validita'  o l'interpretazione delle clausole di un
contratto  o  accordo  collettivo  nazionale,  il  giudice decide con
sentenza   tale  questione,  impartendo  distinti  provvedimenti  per
l'ulteriore  istruzione  o, comunque, per la prosecuzione della causa
fissando  una  successiva  udienza  in  data  non anteriore a novanta
giorni.
  La  sentenza  e'  impugnabile  soltanto  con  ricorso immediato per
cassazione  da  proporsi  entro  sessanta  giorni dalla comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza.
  Copia  del  ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita'
del  ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che
ha   emesso   la   sentenza   impugnata   entro  venti  giorni  dalla
notificazione  del  ricorso  alle altre parti; il processo e' sospeso
dalla data del deposito.».