Art. 2.
                     Modifiche all'articolo 360
  1.  L'articolo 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze
pronunciate  in  grado  d'appello  o  in  unico  grado possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
    1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
    2)  per  violazione  delle  norme sulla competenza, quando non e'
prescritto il regolamento di competenza;
    3)  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
    4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
    5)  per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
  Puo'  inoltre  essere  impugnata  con  ricorso  per  cassazione una
sentenza  appellabile  del  tribunale, se le parti sono d'accordo per
omettere  l'appello;  ma  in  tale  caso l'impugnazione puo' proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3.
  Non  sono  immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le
sentenze  che  decidono  di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente,  il  giudizio.  Il  ricorso per cassazione avverso tali
sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche'
sia  impugnata  la  sentenza  che  definisce,  anche parzialmente, il
giudizio.
  Le  disposizioni  di  cui al primo comma e terzo comma si applicano
alle  sentenze  ed  ai  provvedimenti diversi dalla sentenza contro i
quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».