Art. 20.
             Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV
  1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo I e' sostituito dal seguente:

                               «Capo I
                    della convenzione d'arbitrato

  806  (Controversie arbitrabili). - Le parti possono far decidere da
arbitri  le  controversie  tra  di  loro  insorte che non abbiano per
oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
  Le  controversie  di  cui all'articolo 409 possono essere decise da
arbitri  solo  se  previsto  dalla  legge  o  nei contratti o accordi
collettivi di lavoro.
  807  (Compromesso).  -  Il  compromesso  deve,  a pena di nullita',
essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
  La  forma  scritta  s'intende  rispettata  anche quando la volonta'
delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o
messaggio    telematico   nel   rispetto   della   normativa,   anche
regolamentare,   concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti teletrasmessi.
  808  (Clausola  compromissoria).  -  Le  parti,  nel  contratto che
stipulano   o   in   un  atto  separato,  possono  stabilire  che  le
controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri,
purche'  si  tratti  di  controversie  che possono formare oggetto di
convenzione  d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da
atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
  La  validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in
modo  autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia,
il  potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire
la clausola compromissoria.
  808-bis  (Convenzione  di arbitrato in materia non contrattuale). -
Le  parti  possono  stabilire,  con  apposita  convenzione, che siano
decise  da  arbitri  le  controversie  future  relative  a  uno o piu
rapporti  non  contrattuali determinati La convenzione deve risultare
da    atto   avente   la   forma   richiesta   per   il   compromesso
dall'articolo 807.
  808-ter (Arbitrato irrituale). - Le parti possono, con disposizione
espressa  per  iscritto,  stabilire  che, in deroga a quanto disposto
dall'articolo  824-bis,  la  controversia  sia definita dagli arbitri
mediante  determinazione  contrattuale.  Altrimenti  si  applicano le
disposizioni del presente titolo.
  Il  lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo
le disposizioni del libro I:
    1)  se  la  convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri
hanno  pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la
relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
stabiliti dalla convenzione arbitrale;
    3)  se  il  lodo  e'  stato  pronunciato da chi non poteva essere
nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
    4)  se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle
parti come condizione di validita' del lodo;
    5)  se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento arbitrale il
principio  del  contraddittorio.  Al lodo contrattuale non si applica
l'articolo 825.
  808-quater  (Interpretazione  della convenzione d'arbitrato). - Nel
dubbio,  la  convenzione  d'arbitrato  si interpreta nel senso che la
competenza  arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano
dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
  808-quinquies  (Efficacia  della  convenzione  d'arbitrato).  -  La
conclusione  del  procedimento  arbitrale senza pronuncia sul merito,
non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.».