Art. 22.
            Modifiche al capo III, titolo VIII, libro IV
  1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo III e' sostituito dal seguente:

                              «Capo III
                          del procedimento

  816   (Sede   dell'arbitrato).  -  Le  parti  determinano  la  sede
dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono
gli arbitri.
  Se   le   parti  e  gli  arbitri  non  hanno  determinato  la  sede
dell'arbitrato,  questa  e'  nel  luogo  in cui e' stata stipulata la
convenzione  di  arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio
nazionale, la sede e' a Roma.
  Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri
possono  tenere  udienza,  compiere  atti  istruttori,  deliberare ed
apporre  le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla
sede dell'arbitrato ed anche all'estero.
  816-bis   (Svolgimento   del  procedimento).  -  Le  parti  possono
stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato,
purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli
arbitri    debbono   osservare   nel   procedimento   e   la   lingua
dell'arbitrato.  In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta'
di  regolare  lo  svolgimento  del  giudizio  e determinare la lingua
dell'arbitrato nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in
ogni  caso  attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle
parti  ragionevoli  ed  equivalenti  possibilita' di difesa. Le parti
possono  stare  in  arbitrato  per mezzo di difensori. In mancanza di
espressa  limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi
atto   processuale,   ivi   compresa  la  rinuncia  agli  atti  e  la
determinazione  o  proroga  del termine per la pronuncia del lodo. In
ogni  caso, il difensore puo' essere destinatario della comunicazione
della   notificazione  del  lodo  e  della  notificazione  della  sua
impugnazione.
  Le  parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del
collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del
procedimento.
  Su  tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento
gli  arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo,
provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
  816-ter  (Istruzione probatoria). - L'istruttoria o singoli atti di
istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
  Gli   arbitri  possono  assumere  direttamente  presso  di  se'  la
testimonianza,  ovvero  deliberare  di  assumere  la  deposizione del
testimone,  ove  questi  vi  consenta, nella sua abitazione o nel suo
ufficio.  Possono  altresi'  deliberare  di  assumere  la deposizione
richiedendo  al  testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti
nel termine che essi stessi stabiliscono.
  Se  un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi,
quando   lo  ritengono  opportuno  secondo  le  circostanze,  possono
richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che
ne ordini la comparizione davanti a loro.
  Nell'ipotesi  prevista  dal  precedente  comma  il  termine  per la
pronuncia  del  lodo  e'  sospeso dalla data dell'ordinanza alla data
dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
  Gli  arbitri  possono  farsi  assistere  da  uno  o piu' consulenti
tecnici.  Possono  essere  nominati  consulenti  tecnici  sia persone
fisiche, sia enti.
  Gli  arbitri  possono  chiedere  alla  pubblica  amministrazione le
informazioni     scritte     relative    ad    atti    e    documenti
dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al giudizio.
  816-quater (Pluralita' di parti). - Qualora piu' di due parti siano
vincolate  dalla  stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo'
convenire  tutte  o  alcune  delle  altre  nel  medesimo procedimento
arbitrale  se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina
degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le
parti,  ovvero  se  le  altre  parti,  dopo  che la prima ha nominato
l'arbitro  o  gli  arbitri,  nominano  d'accordo  un  ugual numero di
arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
  Fuori  dei  casi  previsti  nel  precedente  comma  il procedimento
iniziato  da  una  parte  nei  confronti  di altre si scinde in tanti
procedimenti quante sono queste ultime.
  Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in
caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile.
  816-quinquies  (Intervento  di  terzi  e  successione  nel  diritto
controverso). - L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di
un  terzo  sono  ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e
con il consenso degli arbitri.
  Sono   sempre  ammessi  l'intervento  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.
  Si applica l'articolo 111.
  816-sexies  (Morte, estinzione o perdita di capacita' della parte).
-  Se  la  parte  viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la
capacita'  legale,  gli arbitri assumono le misure idonee a garantire
l'applicazione  del  contraddittorio  ai  fini della prosecuzione del
giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
  Se  nessuna  delle  parti ottempera alle disposizioni degli arbitri
per  la  prosecuzione  del  giudizio,  gli arbitri possono rinunciare
all'incarico.
  816-septies  (Anticipazione  delle  spese).  -  Gli arbitri possono
subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato
delle  spese  prevedibili.  Salvo  diverso  accordo  delle parti, gli
arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna
parte.
  Se  una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra
puo'  anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non provvedono
all'anticipazione  nel  termine  fissato dagli arbitri, non sono piu'
vincolate   alla   convenzione   di   arbitrato   con  riguardo  alla
controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
  817  (Eccezione  d'incompetenza). - Se la validita', il contenuto o
l'ampiezza  della  convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione
degli  arbitri  sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri
decidono sulla propria competenza.
  Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono
contestati  in  qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel
corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa
successiva  all'accettazione  degli  arbitri l'incompetenza di questi
per   inesistenza,   invalidita'   o  inefficacia  della  convenzione
d'arbitrato,  non  puo' per questo motivo impugnare il lodo, salvo il
caso di controversia non arbitrabile.
  La  parte,  che  non  eccepisce  nel  corso  dell'arbitrato  che le
conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione
arbitrale, non puo', per questo motivo, impugnare il lodo.
  817-bis  (Compensazione). - Gli arbitri sono competenti a conoscere
dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda,
anche   se   il  controcredito  non  e'  compreso  nell'ambito  della
convenzione di arbitrato.
  818  (Provvedimenti cautelari). - Gli arbitri non possono concedere
sequestri,   ne'   altri   provvedimenti   cautelari,  salva  diversa
disposizione di legge.
  819  (Questioni  pregiudiziali  di merito). - Gli arbitri risolvono
senza  autorita'  di  giudicato  tutte  le questioni rilevanti per la
decisione  della  controversia,  anche  se vertono su materie che non
possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano
essere decise con efficacia di giudicato per legge.
  Su  domanda  di  parte,  le questioni pregiudiziali sono decise con
efficacia  di  giudicato  se  vertono  su  materie che possono essere
oggetto  di  convenzione  di  arbitrato.  Se  tali questioni non sono
comprese  nella  convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia
di giudicato e' subordinata alla richiesta di tutte le parti.
  819-bis   (Sospensione   del   procedimento   arbitrale).  -  Ferma
l'applicazione  dell'articolo  816-sexies,  gli arbitri sospendono il
procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
    1)  quando  il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma
terzo  dell'articolo  75  del  codice  di  procedura  penale,  se  la
controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
    2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere
oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con
autorita' di giudicato;
    3)  quando  rimettono  alla Corte costituzionale una questione di
legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'articolo 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
  Se  nel  procedimento  arbitrale  e'  invocata  l'autorita'  di una
sentenza   e  questa  e'  impugnata,  si  applica  il  secondo  comma
dell'articolo 337.
  Una  volta  disposta la sospensione, il procedimento si estingue se
nessuna  parte  deposita  presso  gli arbitri istanza di prosecuzione
entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un
anno  dalla  cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto
dal  primo  comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se
entro  novanta  giorni  dall'ordinanza  di  sospensione nessuna parte
deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la
controversia   sulla  questione  pregiudiziale  e'  proposta  davanti
all'autorita' giudiziaria.
  819-ter  (Rapporti  tra  arbitri  e  autorita'  giudiziaria).  - La
competenza  degli  arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa
causa  davanti  al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia
ad  essi  deferita  ed  una  causa  pendente  davanti  al giudice. La
sentenza,  con  la  quale  il  giudice  afferma  o  nega  la  propria
competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile
a  norma  degli  articoli 42  e  43.  L'eccezione di incompetenza del
giudice  in  ragione  della  convenzione  di  arbitrato  deve  essere
proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata
proposizione   dell'eccezione   esclude   la   competenza   arbitrale
limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
  Nei  rapporti  tra  arbitrato  e  processo  non si applicano regole
corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
  In  pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte
domande  giudiziali  aventi  ad  oggetto  l'invalidita' o inefficacia
della convenzione d'arbitrato.».