Art. 24.
             Modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV
  1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo V e' sostituito dal seguente:

                               «Capo V
                         delle impugnazioni

  827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto all'impugnazione
per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.
  I  mezzi  d'impugnazione  possono essere proposti indipendentemente
dal deposito del lodo.
  Il  lodo  che  decide  parzialmente il merito della controversia e'
immediatamente  impugnabile,  ma  il  lodo  che  risolve alcune delle
questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile
solo unitamente al lodo definitivo.
  828  (Impugnazione  per  nullita). - L'impugnazione per nullita' si
propone,  nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo,
davanti   alla   corte   d'appello  nel  cui  distretto  e'  la  sede
dell'arbitrato.
  L'impugnazione  non  e' piu' proponibile decorso un anno dalla data
dell'ultima sottoscrizione.
  L'istanza  per  la  correzione del lodo non sospende il termine per
l'impugnazione;  tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente
alle   parti   corrette  nei  termini  ordinari,  a  decorrere  dalla
comunicazione dell'atto di correzione.
  829  (Casi  di  nullita). - L'impugnazione per nullita' e' ammessa,
nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
    1)   se   la   convenzione  d'arbitrato  e'  invalida,  ferma  la
disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
prescritti  nei capi II e VI del presente titolo, purche' la nullita'
sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
    3)  se  il  lodo  e'  stato  pronunciato da chi non poteva essere
nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
    4)  se  il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione
d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o
ha  deciso  il merito della controversia in ogni altro caso in cui il
merito non poteva essere deciso;
    5)  se  il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7)
dell'articolo 823;
    6)  se  il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine
stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
    7)  se  nel  procedimento  non  sono  state  osservate  le  forme
prescritte  dalle  parti  sotto  espressa  sanzione  di nullita' e la
nullita' non e' stata sanata;
    8)  se  il  lodo  e'  contrario ad altro precedente lodo non piu'
impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti
purche'   tale   lodo   o   tale  sentenza  sia  stata  prodotta  nel
procedimento;
    9)  se  non  e'  stato  osservato  nel  procedimento arbitrale il
principio del contraddittorio;
    10)  se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito
della  controversia  e  il  merito  della  controversia doveva essere
deciso dagli arbitri;
    11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
    12)  se  il  lodo  non  ha pronunciato su alcuna delle domande ed
eccezioni  proposte  dalle  parti  in conformita' alla convenzione di
arbitrato.
  La  parte  che  ha  dato  causa  a  un  motivo di nullita', o vi ha
rinunciato,  o  che  non  ha  eccepito  nella  prima istanza o difesa
successiva  la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento
del  procedimento  arbitrale, non puo' per questo motivo impugnare il
lodo.
  L'impugnazione  per  violazione delle regole di diritto relative al
merito  della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle
parti  o  dalla  legge.  E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle
decisioni per contrarieta' all'ordine pubblico.
  L'impugnazione  per  violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia e' sempre ammessa:
    1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
    2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione
di  questione pregiudiziale su materia che non puo' essere oggetto di
convenzione di arbitrato.
  Nelle  controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto
ad   impugnazione  anche  per  violazione  dei  contratti  e  accordi
collettivi.
  830 (Decisione sull'impugnazione per nullita). - La corte d'appello
decide  sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con
sentenza  la  nullita'  del lodo. Se il vizio incide su una parte del
lodo  che  sia  scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale
del lodo.
  Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi
primo,  numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto,
la  corte  d'appello  decide  la controversia nel merito salvo che le
parti   non  abbiano  stabilito  diversamente  nella  convenzione  di
arbitrato  o  con  accordo  successivo. Tuttavia, se una delle parti,
alla  data  della  sottoscrizione  della  convenzione  di  arbitrato,
risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello
decide  la  controversia  nel  merito  solo  se  le parti hanno cosi'
stabilito   nella  convenzione  di  arbitrato  o  ne  fanno  concorde
richiesta.
  Quando  la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia
si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda
dalla sua invalidita' o inefficacia.
  Su   istanza   di   parte   anche   successiva   alla  proposizione
dell'impugnazione,  la  corte d'appello puo' sospendere con ordinanza
l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
  831  (Revocazione  ed  opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante
qualsiasi  rinuncia,  e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei
numeri  1),  2),  3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le
forme stabiliti nel libro secondo.
  Se  i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del
processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione
della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.
  Il  lodo  e'  soggetto  ad  opposizione  di terzo nei casi indicati
nell'articolo  404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione
di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto
e'  la  sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti
nel libro secondo.
  La  corte  d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per
revocazione  e  per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo
stato  della  causa  preventivamente  proposta  consente l'esauriente
trattazione e decisione delle altre cause.».