Art. 25.
             Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV
  1.  Al  titolo  VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo VI e' sostituito dal seguente:

                              «Capo VI
          dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti

  832  (Rinvio a regolamenti arbitrali). - La convenzione d'arbitrato
puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
  Nel  caso  di  contrasto  tra  quanto previsto nella convenzione di
arbitrato  e  quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione
di arbitrato.
  Se  le  parti  non  hanno  diversamente  convenuto,  si  applica il
regolamento  in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha
inizio.
  Le  istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la
rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono
nominare  arbitri  nelle  controversie  che  contrappongono  i propri
associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
  Il  regolamento  puo'  prevedere  ulteriori  casi di sostituzione e
ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
  Se  l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la
convenzione   d'arbitrato   mantiene   efficacia  e  si  applicano  i
precedenti capi di questo titolo.».