Art. 7.
                     Modifiche all'articolo 369
  1.  Il  numero  4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente:
  «4.  Gli  atti  processuali,  i  documenti,  i  contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  369  del codice di
          procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.  369  (Deposito  del  ricorso). - Il ricorso deve
          essere  depositato nella cancelleria della Corte, a pena di
          improcedibilita',  nel  termine di giorni venti dall'ultima
          notificazione alle parti contro le quali e' proposto.
              Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a
          pena di improcedibilita':
                1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
                2)  copia  autentica della sentenza o della decisione
          impugnata  con  la relazione di notificazione, se questa e'
          avvenuta,   tranne   che   nei   casi   di   cui   ai   due
          articoli precedenti;    oppure    copia    autentica    dei
          provvedimenti  dai  quali  risulta il conflitto nei casi di
          cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 362;
                3)  la  procura  speciale, se questa e' conferita con
          atto separato;
                4)  gli  atti processuali, i documenti, i contratti o
          accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
              Il   ricorrente  deve  chiedere  alla  cancelleria  del
          giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza impugnata o del
          quale  si  contesta  la  giurisdizione la trasmissione alla
          cancelleria   della   Corte  di  cassazione  del  fascicolo
          d'ufficio;  tale  richiesta e' restituita dalla cancelleria
          al  richiedente  munita  di visto, e deve essere depositata
          insieme col ricorso.».