Art. 13.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura
penale,  dopo  le  parole:  "del  codice  penale"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  anche  se  relativi  al  materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".
 
          Nota all'art. 13:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  266 del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.    266    (Limiti   di   ammissibilita).   -   1.
          L'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
                a) delitti  non  colposi  per  i quali e' prevista la
          pena   dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
                b) delitti  contro  la pubblica amministrazione per i
          quali  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
                c) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope;
                d) delitti   concernenti   le   armi  e  le  sostanze
          esplosive;
                e) delitti di contrabbando;
                f) reati   di   ingiuria,  minaccia,  usura,  abusiva
          attivita'  finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo dal telefono;
                f-bis) delitti   previsti  dall'art.  600-ter,  terzo
          comma,  del  codice  penale, anche se relativi al materiale
          pornografico  di  cui  all'art.  600-quater. 1 del medesimo
          codice.
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni   tra   presenti.  Tuttavia,  qualora  queste
          avvengano  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614 del codice
          penale,  l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi e'
          fondato  motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia svolgendo
          l'attivita' criminosa.».