(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273 
   Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
   "ART. 1-bis. - (Servizi a domanda individuale). - 1. Tra i servizi
a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera  e),
e 243, comma 2, lettera  a),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli  inerenti  i
collegamenti con le centrali operative  della  Polizia  locale  degli
impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed  attivita'
produttive e dei servizi". 
   All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo",
la parola: "del" e' soppressa. 
   All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis.  All'articolo  18,  comma  3-ter,  alinea,   del   decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,  le
parole: " un anno " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ". 
   Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 4-bis. - (Accatastamento di immobili  in  uso  al  Ministero
della difesa). - 1. All'articolo 3, comma 2,  della  legge  2  aprile
2001, n. 136, le parole: "per la durata di cinque  anni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009". 
   ART. 4-ter. - (Differimento di termini in materia fiscale).  -  1.
All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006"; 
   b) al  comma  1,  lettera  b),  decimo  periodo,  le  parole:  "30
settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e
le parole: "31 ottobre 2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2006". 
   ART. 4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di  fondi
al Ministero della difesa). - 1. All'articolo  26,  comma  11-quater,
alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:  "non
ubicati nelle infrastrutture militari"  si  intendono  riferite  agli
alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi,  impianti
o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  della
legge 18 agosto 1978, n. 497. 
   2. Le eventuali maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
comma  1  sono  destinate,   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  alla
riduzione del debito. 
   3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Una  quota  del
predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e'  destinata,  per  50
milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n.  169;  la  restante
parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata  al  Ministero  della
difesa su  appositi  fondi  relativi  ai  consumi  intermedi  e  agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui
capitoli interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio   centrale   di
bilancio, nonche' alle Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla
Corte dei conti"". 
   All'articolo 5, al comma 1, le parole:  "30  giugno  2006  per  le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta  ai  vigili
del fuoco entro il 30 novembre 2004" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la  richiesta
di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005". 
   All'articolo 9, al comma 1,  le  parole:  "30  giugno  2006"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
   All'articolo 10, al comma 1, lettera b), le parole:  "28  febbraio
2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006". 
   All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:  "legge  24  dicembre
2003,  n.  350,"   sono   inserite   le   seguenti:   "e   successive
modificazioni". 
   All'articolo 16, al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti  in  seno
al Consiglio universitario nazionale partecipano  alle  sedute  dello
stesso Consiglio con diritto di voto". 
   All'articolo 17: 
   al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "30  giugno  2006"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"; 
   al comma 1, lettera b), le parole: "sostituito dal seguente"  sono
sostituite dalle seguenti: "sostituito dai seguenti". 
   All'articolo 18: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade
tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006,  anche  per  effetto
della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la  proroga  di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997,  n.  276,  e
fermo restando il disposto di cui  all'articolo  4,  comma  4,  della
stessa legge, sono prorogati nell'esercizio  delle  proprie  funzioni
fino al 31 dicembre 2006"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. All'articolo 245, comma  1,  del  decreto  legislativo  19
febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nove anni". 
   4-ter.  Per  assicurare  il  completamento  della  redistribuzione
territoriale e della  razionalizzazione  dell'impiego  delle  risorse
umane e strumentali presso gli organi di  giustizia  tributaria,  con
l'obiettivo del piu' spedito conseguimento  della  definitivita'  dei
giudizi necessaria ad assicurare  la  stabilizzazione  delle  entrate
tributarie  connesse   agli   accertamenti   tributari   oggetto   di
contenzioso,  in   coerenza   con   le   modifiche   apportate   alla
giurisdizione tributaria e  alla  durata  dell'incarico  dei  singoli
componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  nonche'  con  la
riforma del sistema della  riscossione,  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 3, comma 8, del  medesimo  decreto-legge,  si  provvede
alla revisione del numero dei componenti degli  organi  di  giustizia
tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva
concentrazione e contenimento del numero degli stessi  rispetto  alle
consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza  nuovi  o
maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Per  consentire
l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria
e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso  medio  dei
processi, come previsto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  si  procede  alle
occorrenti rilevazioni statistiche sulla base  dell'andamento  di  un
triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla  definizione  del
processo di cui al primo e al secondo periodo del presente  comma  e'
prorogato il termine di cui all'articolo 18,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 545 del 1992". 
   Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente: 
   "ART. 19-bis. - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196). - 1. L'articolo 58, comma 2, del codice del consumo di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  si  applica  anche  in
deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196". 
   All'articolo 20, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis.  Le  risorse  finanziarie   per   l'anno   2005   previste
dall'articolo 13, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80,  possono  affluire  nella  speciale  evidenza  contabile
istituita nell'ambito del bilancio dell'INPS fino al 30 giugno 2006". 
   Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
   "ART. 20-bis. - (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40).  -
1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole:  "di  cui  all'articolo  18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: 
"come definite dall'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della
Costituzione e dalle vigenti normative in materia"; 
   b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "siano emanazione  o  delle
organizzazioni democratiche e nazionali  dei  lavoratori  dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o  di  associazioni  con
finalita' formative e sociali, o di imprese e loro  consorzi,  o  del
movimento cooperativo;" sono soppresse; 
   c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 marzo" sono  sostituite
dalle seguenti: "15 febbraio"; 
   d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti  criteri  e  modalita'  per  la
determinazione dell'entita' dei contributi". 
   2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40,  e'
autorizzata per l'anno 2006 la  spesa  di  13  milioni  di  euro.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali". 
   All'articolo 22, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
   "10-bis. Per gli impianti  la  cui  funzione  principale  consiste
nella  produzione  di  energia  elettrica  e  che   utilizzano   come
combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n.  1774/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di
cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007"". 
   Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
   "ART. 22-bis. - (Conferimento in discarica dei rifiuti). -  1.  Al
comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: "di tipo A" sono inserite le  seguenti:
", di tipo ex 2A e alle discariche per inerti"". 
   All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "5-bis. I termini scaduti nel  2005  per  la  presentazione  delle
domande di liquidazione degli interventi  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilita' finanziarie per  i
medesimi interventi che a tale data dovessero  risultare  ancora  non
liquidate  possono   essere   destinate   alla   prosecuzione   delle
incentivazioni  al  commercio  elettronico  con   provvedimento   del
Ministero delle attivita' produttive da adottare entro il  30  giugno
2006". 
   Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 23-bis. - (Convenzioni per  la  gestione  di  interventi  in
favore  delle  imprese  artigiane).  -  1.  Le  convenzioni  per   le
concessioni relative alle  agevolazioni,  sovvenzioni,  contributi  o
incentivi alle imprese artigiane, di cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti
integrativi delle convenzioni stesse, per una sola  volta  e  per  un
periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con
una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni. 
   ART. 23-ter. - (Convenzione di Parigi per il disarmo  chimico).  -
1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma  4,  della
legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'articolo 25
della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  si  intendono  rinnovabili  alle
rispettive scadenze per ulteriori due anni. 
   ART. 23-quater. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma
6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31
dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006". 
   ART. 23-quinquies.  -  (Differimento  di  termini  e  agevolazioni
concernenti aree colpite da  calamita'  naturali).  -  1.  I  termini
previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia'
differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonche' i termini di
cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13
aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006. 
   2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio 1995, n. 35, riammessi  alle  agevolazioni  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto  10  dicembre
2003, n. 383, beneficiano delle  provvidenze  di  cui  agli  articoli
4-quinquies, comma 4, del  decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,  e
4-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  12  ottobre  2000,   n.   279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. 
   3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del  regolamento  di
cui al decreto 10 dicembre 2003,  n.  383,  relativamente  ai  lavori
svolti in economia, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 5, 6
e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti  di
cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge  19  maggio  1997,  n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  luglio  1997,  n.
228, e successive modificazioni. Ai fini delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  1998,  sono
ammesse alle agevolazioni, nel  limite  della  capacita'  produttiva,
anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di
integrazioni  per  maggiori  spese  sostenute  entro  il  periodo  di
preammortamento". 
   Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
   "ART. 24-bis. - (Tutela del risparmio). - 1.  Le  disposizioni  di
cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c),  e  comma
3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti  assicurativi,  e
25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  si  applicano  a
decorrere dal 18 marzo 2006". 
   All'articolo 26, al comma 1, le parole: "decreto-legge 25  ottobre
2002, n. 236," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto-legge  23
ottobre 1996, n. 552," e le parole: "27 dicembre 2002, n. 284,"  sono
sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1996, n.  642,  e  successive
modificazioni,". 
   All'articolo 27, al comma 1 e al comma  2,  lettera  a),  dopo  le
parole:  "n.  410,"  sono  inserite  le   seguenti:   "e   successive
modificazioni,". 
   Dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
   "ART. 28-bis. - (Riconoscimento della cittadinanza  italiana  agli
emigrati dai territori attualmente italiani, gia'  austroungarici,  e
ai loro discendenti). - 1. Per le  persone  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine
di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato
di ulteriori cinque anni". 
   All'articolo 29, al comma  1,  dopo  le  parole:  "n.  448,"  sono
inserite le seguenti: "e successive modificazioni,". 
   All'articolo 30, al  comma  1,  dopo  le  parole:  "n.  99,"  sono
inserite le seguenti: "e successive modificazioni,". 
   Dopo l'articolo 31, e' inserito il seguente: 
   "ART.  31-bis.  -  (Differimento  di   termini   in   materia   di
etichettatura).  -  1.  L'efficacia   della   disposizione   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1°  gennaio
2007 e, comunque, a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice". 
   All'articolo  34,  al  comma  1,  le  parole:  "30  giugno"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". 
   All'articolo 37, al comma 1,  le  parole:  "settoriale  del"  sono
sostituite dalle seguenti: "del  settore",  le  parole:  "nei  comuni
delle aree" sono sostituite dalle seguenti:  "nei  comuni  ricompresi
nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali"  e  la  parola:
"Salentino-leccese" dalla seguente: "Salentino-Leccese". 
   Dopo l'articolo 39, sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 39-bis. - (Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
146). - 1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  e
successive modificazioni, le parole da: "A  partire  dal  1°  gennaio
2013" fino alla fine sono soppresse. 
   "ART. 39-ter. - (Differimento di termine in materia  di  sicurezza
di impianti sportivi). - 1. Il termine di cui all'articolo 15,  comma
1, del decreto del Ministro dell'interno 6  giugno  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  30  giugno  2005,  e'  prorogato
all'inizio della stagione calcistica 2006-2007. 
   ART. 39-quater. - (Modifica al processo civile).  -  1.  Ai  commi
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo
1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005,  n.  263,  le  parole:  "1°
gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1°
marzo 2006". 
   2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge  28  dicembre  2005,  n.
263, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1°
marzo 2006". 
   ART. 39-quinquies. - (Finanziamento dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas). - 1. Nell'articolo 1, comma 68, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  l'ultimo  periodo  e'  soppresso  e  dopo  il
medesimo comma e' inserito il seguente: 
   "68-bis.  Fermo  restando  il  comma  66  del  presente  articolo,
l'entita' della contribuzione a  carico  dei  soggetti  operanti  nei
settori dell'energia elettrica e del gas, gia' determinata  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno  per  mille
dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  Successive  variazioni
della misura, necessarie ai fini della copertura dei  costi  relativi
al proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della  contribuzione
possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas entro il predetto limite massimo dell'uno per  mille  dei  ricavi
risultanti   dal   bilancio    approvato    relativo    all'esercizio
immediatamente precedente  la  variazione  stessa,  con  la  medesima
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2,  comma  39,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato". 
   ART.  39-sexies.  -   (Risorse   per   apprendistato   per   ultra
diciottenni). -  1.  All'articolo  118,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:  "e  di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006". 
   ART. 39-septies. - (Validita' del documento unico  di  regolarita'
contributiva). - 1. Il documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto  1996,
n. 494, ha validita' di tre mesi. 
   ART. 39-octies.  -  (Fondo  di  garanzia  per  la  costruzione  di
infrastrutture). - 1. All'articolo 6 della legge 28  marzo  1968,  n.
382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
   "Il  fondo  e'  altresi'  autorizzato  a  concedere  garanzie,   a
condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione  e
gestione di infrastrutture autostradali  pedaggiabili,  ivi  compresi
gli interventi per il  miglioramento  ambientale  e  culturale  delle
infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme  necessarie
per assicurare l'equilibrio dei piani  finanziari  dei  concessionari
interessati al versamento al fondo di cui al presente comma. 
   Qualora soggetti  interessati  ad  avvalersi  delle  garanzie  per
finanziamenti  per  la  costruzione,  manutenzione  e   gestione   di
infrastrutture  diverse  da  quelle  autostradali  versino  al  fondo
specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie  rilasciate  dal
fondo, in misura proporzionale a quanto versato. 
   Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
determina i criteri di assegnazione delle disponibilita'  del  fondo,
anche con riferimento agli impegni gia' assunti,  da  destinare  alle
attivita' autorizzate  dai  commi  secondo  e  terzo  ed  approva  le
modificazioni alle norme regolamentari del fondo  stesso,  occorrenti
per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti". 
   ART. 39-novies. - (Termine di efficacia e  trascrivibilita'  degli
atti di destinazione per  fini  meritevoli  di  tutela).  -  1.  Dopo
l'articolo 2645-bis del codice civile e' inserito il seguente: 
   "ART. 2645-ter  (Trascrizione  di  atti  di  destinazione  per  la
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a  persone
con disabilita', a pubbliche  amministrazioni,  o  ad  altri  enti  o
persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili  o
beni mobili iscritti in pubblici  registri  sono  destinati,  per  un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della
persona  fisica  beneficiaria,  alla   realizzazione   di   interessi
meritevoli  di  tutela  riferibili  a  persone  con  disabilita',   a
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al  fine
di rendere opponibile ai terzi il vincolo  di  destinazione;  per  la
realizzazione di tali interessi  puo'  agire,  oltre  al  conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.  I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo  per  la
realizzazione del fine di destinazione e possono  costituire  oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo". 
   ART. 39-decies. - (Perseguitati politici). - 1.  Al  quarto  comma
dell'articolo 4 della legge  10  marzo  1955,  n.  96,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "terzo  anno"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "quinto anno". 
   ART. 39-undecies. - (Interventi per la ricostruzione del  Belice).
- 1. - Per il completamento degli interventi di cui all'articolo  17,
comma 5, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'  autorizzato  un
contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. 
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006,  2007  e  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART. 39-duodecies. - (Interventi a favore  di  alcune  zone  della
Sicilia  occidentale  colpite  da  eventi  sismici).  -  1.  Per   il
completamento degli interventi di  cui  al  decreto-legge  28  luglio
1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 536, e' autorizzato un contributo triennale di 1 milione  di
euro annui a decorrere dal 2006. 
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2006,  2007  e  2008,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
   3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART. 39-ter decies.  -  (Utilizzo  di  somme  residue  dell'8  per
mille). - 1. Le somme  iscritte  nel  fondo  da  ripartire  ai  sensi
dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze per l'anno 2005, relative  all'unita'  previsionale  di  base
4.1.2.10 "8  per  mille  IRPEF  Stato",  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio stesso, sono conservate  nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  ripartire,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui  del  predetto
fondo. 
   ART. 39-quater decies. - (Modifiche alle leggi 18  novembre  1981,
n. 659, 3 giugno 1999, n. 157,  e  2  maggio  1974,  n.  195).  -  1.
All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659,  e
successive modificazioni, le parole: "i cinque milioni di lire, somma
da intendersi rivalutata nel  tempo  secondo  gli  indici  ISTAT  dei
prezzi  all'ingrosso"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "euro
cinquantamila". 
   2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  all'articolo  1,  comma  6,  terzo  periodo,  le  parole:  "e'
interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' comunque effettuato"; 
   b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso; 
   c) all'articolo 1, comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi  del  presente
articolo ed ogni  altro  credito,  presente  o  futuro,  vantato  dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi"; 
   d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
   "ART. 6-bis. - (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai
partiti  ai  sensi  della  presente  legge  costituiscono,  ai  sensi
dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia  ai  fini  dell'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  assunte  da  parte  dei  partiti  e
movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei  partiti
e  movimenti  politici  di  cui  alla  presente  legge  non   possono
pretendere   direttamente   dagli   amministratori    dei    medesimi
l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico  se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave. 
   2. Per il soddisfacimento  dei  debiti  dei  partiti  e  movimenti
politici maturati in epoca antecedente all'entrata  in  vigore  della
presente legge e' istituito un fondo di  garanzia  alimentato  dall'1
per cento delle risorse stanziate per i fondi  indicati  all'articolo
1. Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono  stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". 
   3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche
per i giudizi e procedimenti in corso. 
   4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il  primo  ed
il secondo periodo sono soppressi. 
   ART. 39-quinquies decies. - (Genova capitale europea della cultura
2004). - 1. Per gli interventi connessi al programma "Genova capitale
europea della cultura 2004", di cui all'articolo  4  della  legge  23
febbraio 2001, n. 29, e' destinato un contributo di 8.000.000 di euro
per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere  sulle  somme
resesi  disponibili  per   pagamenti   non   piu'   dovuti   relativi
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 8.000.000 di  euro,
sono mantenute nel conto dei residui per  essere  versate,  nell'anno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini  della  successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali. 
   2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART. 39-sexies decies. - (Modifiche al decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n.  248,  e  alla  legge  23  dicembre  2005,  n.  266).  -  1.
All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, al terzo periodo, le parole: "28 febbraio 2006" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2006" e, al quinto periodo, le parole: "30
marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2006". 
   2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e'  sostituito  dal  seguente:  "Limitatamente
all'anno 2006, le disposizioni di cui ai  commi  140  e  141  non  si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti". 
   3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Per gli stessi fini di cui
al comma 138:". 
   ART. 39-septies decies. - (Rideterminazione di contributi).  -  1.
La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e  2007
dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 2-bis del decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, per  effetto  delle  rimodulazioni  operate  dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuata in misura proporzionale
all'entita' dei contributi individuati per ciascun ente  beneficiario
negli elenchi allegati ai decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 18 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005,  e  dell'8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2005. 
   2. All'articolo 11-quaterdecies, comma 20,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "n.  174,"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' per la realizzazione di opere di  natura  sociale,
culturale e sportiva,". 
   ART. 39-duodevicies. - (Proroga del termine di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  13  maggio  2005).  -  1.  Il
termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118  del  23
maggio  2005,  relativo  allo  stato  di  emergenza  concernente   la
situazione socio-economica e ambientale determinatasi nella Laguna di
Grado e Marano, e' prorogato fino al 30 novembre 2006. 
   ART. 39-undevicies. -  (Disposizioni  concernenti  le  cooperative
edilizie). - 1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  sull'edilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto  28  aprile  1938,  n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 97: 
   1) alla lettera b), le parole:  ",  gli  ufficiali  generali  e  i
colonnelli comandanti di corpo  o  capi  di  servizio  dell'Esercito,
nonche' gli ufficiali di grado e carica  corrispondenti  delle  altre
Forze Armate dello Stato" sono soppresse; 
   2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   "c) per il personale appartenente  alle  Forze  armate,  al  Corpo
della guardia di finanza e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
civile"; 
   b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati. 
   2. L'articolo  17  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  e'
abrogato. 
   3. All'articolo 9  della  legge  30  aprile  1999,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei  lavori  pubblici"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, gia' provveditorati regionali alle  opere
pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea  dei  soci  con  le
modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo  e  dello
statuto delle societa'  per  azioni.  Qualora  la  cooperativa  abbia
realizzato   piu'   interventi   edilizi    in    varie    localita',
l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio
a cura del Servizio integrato infrastrutture e  trasporti  competente
per territorio"; 
   b) al comma 2: 
   1) alla fine della lettera a), e' aggiunto  il  seguente  periodo:
"In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di  ciascun
intervento edilizio, essi devono  comunque  essere  tutti  assegnati,
eventualmente anche con riserva di consegna"; 
   2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
   "b-bis) ad  una  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione  in
proprieta' individuale che riguardi almeno  il  50  per  cento  degli
alloggi effettivamente  consegnati  facenti  parte  dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in
cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu'  edifici
separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un  medesimo
edificio non intendano avvalersi della facolta' prevista nel comma 3,
ad una  richiesta  di  autorizzazione  alla  cessione  in  proprieta'
individuale che  riguardi  almeno  il  50  per  cento  degli  alloggi
effettivamente  consegnati  facenti  parte  del  medesimo  intervento
edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di  autorizzazione
non riguardi la totalita' degli alloggi, la cooperativa deve assumere
contestualmente l'impegno a provvedere alla  diretta  gestione  degli
alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale". 
   ART. 39-vicies. - (Conto  residui  di  somme  per  le  scuole  non
statali). - 1. Le  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'anno 2005 sulle unita' previsionali di base denominate "Scuole  non
statali"  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,   sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 
   ART. 39-vicies semel. - (Partecipazione di  personale  militare  a
missioni internazionali). - 1. E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno
2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e
alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005,  n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   2. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale International Security Assistance  Force
(ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  28  giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   3. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
111.918.982  per  la  proroga  della  partecipazione   di   personale
militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare  Ordine
di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano,  alle  missioni
internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005,  n.  157,
di seguito elencate: 
   a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo; 
   b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; 
   c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO  Headquarters  Skopje
(NATO HQS) in Fyrom; 
   d)  United  Nations  Mission  in   Kosovo   (UNMIK)   e   Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; 
   e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. 
   4. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale  militare
alla missione dell'Unione europea  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  28  giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel  cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 
   5. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
638.599 per la proroga della  partecipazione  di  personale  militare
alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della
ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge  31  luglio  2005,  n.
157. 
   6. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
727.361 per la proroga della  partecipazione  di  personale  militare
alla missione  internazionale  Temporary  International  Presence  in
Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28
giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   7. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
3.037.774 per la proroga della partecipazione di  personale  militare
al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 28 giugno 2005,  n.  111,  convertito  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 157. 
   8. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
297.528 per la proroga della  partecipazione  di  personale  militare
alla missione denominata United Nation Mission in Sudan  (UNMIS),  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  28  giugno  2005,  n.  111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   9. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
114.106 per la proroga della  partecipazione  di  personale  militare
alla  missione  di  polizia  dell'Unione  europea  nella   Repubblica
democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo
3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31
luglio 2005, n. 157. 
   10. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
1.656.594 per la partecipazione di personale militare  alla  missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere  per  il  valico  di
Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission  in  Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del  Consiglio,
del 25 novembre 2005. 
   11. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
136.311 per la partecipazione di  personale  militare  alla  missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping  Force  in
Cipro (UNFICYP),  di  cui  alla  risoluzione  n.  1642  adottata  dal
Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. 
   12. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
6.525.541 per la partecipazione di personale militare  alla  missione
NATO per il soccorso umanitario in Pakistan. 
   13. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza  alle  Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006,  la  spesa  di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,  attrezzature  e
servizi e per  la  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e
l'acquisizione  di  apparati  informatici  e  di   telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174. 
   14. Per le finalita' di cui al comma 13, il Ministero della difesa
e' autorizzato, in caso di  necessita'  e  urgenza,  a  ricorrere  ad
acquisti e lavori da eseguire in economia. 
   15. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario  diplomatico  per
l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del
comandante della missione ISAF, di cui al comma 2. 
   16. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
43.186 per l'invio  in  Bosnia  di  un  funzionario  diplomatico  per
l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del
comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4. 
   17. Al fine di sopperire a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino  dei  servizi  essenziali,
nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai
commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti  dei  contingenti  militari
sono autorizzati, nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  a  disporre
interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire  in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi: 
   a) euro 2.800.000, per la missione ISAF; 
   b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise; 
   c) euro 15.000, per la missione ALTHEA. 
   18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata, per l'anno
2006, la spesa di euro 3.315.000. 
   19. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
1.444.396 per il  sostegno  logistico  della  compagnia  di  fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.
15. 
   20. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
696.404 per la  proroga  della  partecipazione  del  personale  della
Polizia di Stato alla  missione  United  Nations  Mission  in  Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28  giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   21. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica,  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2005,  n.  111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   22. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
792.264 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  della
Polizia di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione  in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo  7,  comma  3,
del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla  legge  31
luglio 2005, n. 157. 
   23. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
120.415 per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale  della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL  Proxima,  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno  2005,  n.  111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 
   24. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attivita' per l'istituzione di una missione  dell'Unione  europea  di
assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali  in
Moldavia e Ucraina. 
   25. Con decorrenza dalla data di  entrata  nel  territorio,  nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino
alla data di uscita  dagli  stessi  per  il  rientro  nel  territorio
nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui  ai  commi
1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20  e'  corrisposta
per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo  stipendio  o  alla
paga  e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e   continuativo,
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3  giugno  1926,  n.
941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita'  e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli  organismi
internazionali. 
   26. La misura dell'indennita' di cui al comma 25, per il personale
che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonche' per  il
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di  sicurezza  presso
la sede  diplomatica  di  Kabul  in  Afghanistan,  e'  calcolata  sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento  ad  Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman. 
   27. L'indennita' di cui al comma 25 e'  corrisposta  al  personale
che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera. 
   28. L'indennita' di cui al comma 25 e'  corrisposta  al  personale
che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5,  7,  8,
9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento  se
il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
gratuiti. 
   29. L'indennita' di cui al comma 25 e' corrisposta  ai  funzionari
diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera  incrementata
del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al  comma
15, l'indennita' e' calcolata sul  trattamento  economico  all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 
   30. Al personale che partecipa alla missione di cui al  comma  21,
si applica il trattamento economico previsto  dalla  legge  8  luglio
1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui  all'articolo  3  della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno  di  lungo
servizio all'estero. 
   31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze  armate  e  dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unita', i  reparti  e  gli  enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente  articolo  sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento   degli
obblighi previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai  decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre  2000,  n.  298,  e
successive modificazioni. 
   32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9
del  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
   33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a  richiesta  del  Ministro  della
giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati  commessi  a
danno di appartenenti alle Forze armate. 
   34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza  territoriale  e'
del Tribunale di Roma. 
   35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano  il  codice
penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere  a),  b),
c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del  2001,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002. 
   36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese  alle
acquisizioni  di   materiali   d'armamento   e   di   equipaggiamenti
individuali e si  applicano  entro  il  limite  complessivo  di  euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44. 
   37.  Per  quanto  non   diversamente   previsto,   alle   missioni
internazionali di cui al presente articolo si applicano gli  articoli
2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi  1,  2,
4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
   38. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000  per
la prosecuzione  dello  studio  epidemiologico  di  tipo  prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti  in  campioni  biologici  di
militari  impiegati  nelle  missioni  internazionali,  al   fine   di
individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire
fattore di rischio per la salute,  di  cui  all'articolo  13-ter  del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 
   39. L'articolo 1 del regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  gli
articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8  luglio  1961,
n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27  dicembre
1973, n. 838, si interpretano nel senso che i  trattamenti  economici
ivi previsti hanno natura accessoria e sono  erogati  per  compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi  di  reperibilita'  e
disponibilita' ad  orari  disagevoli,  nonche'  in  sostituzione  dei
compensi per il lavoro straordinario. 
   40. All'articolo 1, comma 102,  ultimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono
sostituite dalle seguenti: "al  personale  militare  e  civile  delle
Forze armate estere". 
   41. All'articolo 3,  primo  comma,  lettera  b),  della  legge  21
novembre 1967, n. 1185, dopo le  parole:  "titolare  esclusivo  della
potesta' sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini
del  rilascio  del  passaporto  di  servizio,  quando  sia   militare
impiegato in missioni militari internazionali". 
   42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio  2005,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno 2005"; 
   b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre  2004,  n.
311," sono inserite le seguenti:  "e,  a  decorrere  dall'anno  2006,
mediante corrispondente riduzione, a  decorrere  dal  medesimo  anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma  1,  della
legge 23 agosto 2004, n. 226,". 
   43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.  226,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) alla lettera b), le parole: "821 unita'" sono sostituite  dalle
seguenti: "478 unita'"; 
   b) alla lettera c), le parole: "749 unita'" sono sostituite  dalle
seguenti: "406 unita'". 
   44. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per
l'anno  2006,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
   45. II Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART. 39-vicies bis. - (Missione umanitaria, di  stabilizzazione  e
di ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata,  fino  al  30  giugno
2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della  missione
umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione  in  Iraq,  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n.  112,  convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di  fornire  sostegno  al
Governo provvisorio iracheno nella  ricostruzione  e  nell'assistenza
alla popolazione. 
   2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione delle Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno  2004,  le
attivita' operative della missione sono  finalizzate,  oltre  che  ai
settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  10  luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
2003, n. 219, e,  in  particolare,  alla  prosecuzione  dei  relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con  il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro: 
   a) al sostegno dello  sviluppo  socio-sanitario  in  favore  delle
fasce piu' deboli della popolazione; 
   b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
   c) alla formazione nel  settore  della  pubblica  amministrazione,
delle infrastrutture, della  informatizzazione,  della  gestione  dei
servizi pubblici; 
   d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; 
   e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. 
   3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1  e
2, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato. 
   4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad  e'
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da  1  a
8. 
   5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di  cui  ai
commi da 1 a 8 si applicano l'articolo  2,  comma  2,  l'articolo  3,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e  l'articolo  4,  commi  1,  2  e  3-bis,  del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 
   6.  Per  l'affidamento  degli  incarichi  e  per  la  stipula  dei
contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 
165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  219  del
2003, si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  alla  legge  26
febbraio 1987, n. 49. 
   7. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso  di  formazione  per
magistrati  e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero   della
giustizia, nell'ambito della missione integrata  dell'Unione  europea
denominata EUJUST LEX. 
   8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma  7,  con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per
i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere  e
delle spese di vitto per i partecipanti ai  corsi,  la  misura  delle
spese per i sussidi didattici. 
   9. E' autorizzata, fino al  30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1,
del  decreto-legge  19  gennaio   2005,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37. 
   10. Nell'ambito della missione di cui al comma  9,  il  comandante
del contingente militare e' autorizzato, nei  casi  di  necessita'  e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere  ad  acquisti  e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni  di
contabilita' generale dello Stato, entro  il  limite  complessivo  di
euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di  prima  necessita'
della  popolazione  locale,  compreso  il  ripristino   dei   servizi
essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000. 
   11. E' autorizzata, fino al 30  giugno  2006,  la  spesa  di  euro
541.297 per la  partecipazione  di  esperti  militari  italiani  alla
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno  iracheni,
nonche' alle attivita' di formazione e  addestramento  del  personale
delle Forze armate irachene. 
   12. Al personale dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in  Iraq,
nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il  servizio
di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia  e  del  Consolato
generale,  e'  attribuito  il   trattamento   assicurativo   previsto
dall'articolo  3  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,   n.   451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per  l'anno
2006, la spesa di euro 8.605. 
   13. Con decorrenza dalla data di  entrata  nel  territorio,  nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino
alla data di uscita  dagli  stessi  per  il  rientro  nel  territorio
nazionale, al personale di cui al comma 9, e' corrisposta  per  tutta
la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e  agli
altri assegni a  carattere  fisso  e  continuativo,  l'indennita'  di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella  misura
del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennita'  e  contributi
corrisposti   agli   interessati   direttamente    dagli    organismi
internazionali. 
   14. La misura dell'indennita' di cui al comma 13 e' calcolata  sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento  ad  Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman. 
   15. L'indennita' di cui ai commi 13  e  14  e'  corrisposta  nella
misura intera incrementata del 30 per cento al personale  di  cui  al
comma 11, e, nell'ambito  della  missione  di  cui  al  comma  9,  al
personale  impiegato  nella  NATO  Training  Mission  (NTM),  se   il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo,  di  vitto  e  alloggio
gratuiti. 
   16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze  armate  e  dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unita', i  reparti  e  gli  enti
costituiti per lo svolgimento  delle  missioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  validi  ai  fini  dell'assolvimento  degli   obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai  decreti  legislativi  30
dicembre 1997, n. 490,  e  5  ottobre  2000,  n.  298,  e  successive
modificazioni. 
   17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi
da 9 a 11  si  applicano  il  codice  penale  militare  di  guerra  e
l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
   18. I reati commessi dallo  straniero  in  territorio  iracheno  a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle  missioni
di cui al presente  articolo  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro  della  difesa  per  i
reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 
   19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza  territoriale  e'
del Tribunale di Roma. 
   20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese  alle
acquisizioni  di   materiali   d'armamento   e   di   equipaggiamenti
individuali e si  applicano  entro  il  limite  complessivo  di  euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22. 
   21. Per quanto non diversamente previsto  dal  presente  articolo,
alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11  si  applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e  13  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
   22. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
   23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART.  39-vicies  ter.  -  (Attivita'  socialmente  utili).  -   1.
All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  al
primo periodo, dopo le parole:  "e'  autorizzato  a  prorogare"  sono
inserite le seguenti: "previa intesa con la regione interessata". 
   ART. 39-vicies quater. - (Formazione di personale sanitario). - 1.
All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n.  120,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
   "2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1  puo'  essere
svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo  di
lucro  nonche'  dagli  enti  operanti  nel   settore   dell'emergenza
sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che  dispongano  di  una
rete di formazione". 
   ART. 39-vicies quinquies. - (Modifica al  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 287). - 1.  All'articolo  2,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni,  dopo
le parole: "in base  ai  rispettivi  ordinamenti"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nonche' tra persone in possesso delle specifiche  qualita'
professionali  richieste  dall'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". 
   ART.  39-vicies  sexies.  -  (Consigli  di  amministrazione  delle
fondazioni lirico-sinfoniche).  -  1.  All'articolo  12  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: "da  sette
membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri". 
   ART.  39-vicies  septies.  -   (Interventi   per   il   patrimonio
culturale). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
maggio  2003,  n.  240,  si  applica  anche   nei   confronti   della
soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della
realizzazione di interventi di  conservazione  e  valorizzazione  dei
beni culturali, il Ministro per i beni e le attivita' culturali  puo'
destinare, nel limite massimo di 30 milioni  di  euro,  gli  introiti
derivanti  dai  biglietti  d'ingresso  ai   complessi   archeologici,
riscossi  dalla  soprintendenza  nei  precedenti   esercizi,   previo
accertamento  della  non   sussistenza   di   impegni   contabili   o
contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di  un  programma  di
interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili. 
   2.  Gli  stanziamenti  destinati  alle  spese  per   investimenti,
iscritti nello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, non impegnati alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  possono  essere
destinati, con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, all'attuazione  di  interventi  sul  patrimonio  culturale
immediatamente cantierabili, nonche' ad interventi di sviluppo  della
gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   ART.   39-duodetricies.   -   (Commissione   per    le    adozioni
internazionali). - 1. Al comma 3,  dell'articolo  38  della  legge  4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: "due"  e'
sostituita dalla seguente: "quattro". 
   ART. 39-undetricies. -  (Indennita'  di  trasferta  per  le  Forze
armate e di polizia). - 1. All'articolo 1, comma 213, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "nonche' alle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile e militare, ed  in  quelli  di  recepimento  dello
schema di concertazione per il personale  delle  Forze  armate"  sono
soppresse. 
   2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  dopo  il
comma 213, e' inserito il seguente: 
   "213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano  al
personale delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando  gli
ordinari stanziamenti di bilancio". 
   ART. 39-tricies. - (Contributi per la ricostruzione  a  favore  di
territori colpiti da calamita' naturali). - 1. Al comma  100,  quinto
periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  le
parole: "articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15"".