Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA DEL NICARAGUA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI, INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI, di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" s'intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, di quest'ultima Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il, termine "investimento" includera' in particolare, ma non a titolo esclusivo: a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; b) azione, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, "know-how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di attivita'. economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma giuridica 'prescelta per gli investimenti non alterera' la loro natura di investimento. 2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalie suddette persone fisiche o giuridiche. ' 3. Con Pespressione "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone, societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata. 5, con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, "royalUes", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 6. Con il termine "territorio" si intendono, oltre all'area geografica compresa entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita', e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. Con "accordo di investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento. 8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende 'un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti. 10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attivita' commerciali; Iaccesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di' beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione nonche' la diffusione di informazioni commerciali. Il termine "attivita' connesse ad un investimento" e' connesso ad un investitore di una delle Parti Contraenti.