(Accordo- art. I)
                                                             Allegato 
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
              IL GOVERNO DELLAREPUBBLICA DEL NICARAGUA 
                SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI, 
                            INVESTIMENTI 
   Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
del Nicaragua, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", 
   DESIDEROSI, di stabilire condizioni favorevoli per  rafforzare  la
cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare  per  quanto
riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte 
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e 
   RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la  protezione  reciproca  di
tali investimenti basati su Accordi internazionali  contribuiranno  a
stimolare  rapporti  economici  che  favoriranno  la  prosperita'  di
entrambe le Parti Contraenti; 
   HANNO CONVENUTO quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
   Ai fini del presente Accordo: 
   1. Con il termine  "investimento"  s'intende  ogni  tipo  di  bene
investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo,  da
una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  in  conformita'  alle  leggi   e   ai
regolamenti,  di  quest'ultima  Parte,  a  prescindere  dalla   forma
giuridica prescelta e dal quadro  giuridico.  Senza  limitare  quanto
precede, il, termine "investimento" includera' in particolare, ma non
a titolo esclusivo: 
   a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di  proprieta'  in
rem, compresi i diritti reali di garanzia  su  beni  di  terzi  nella
misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; 
   b) azione, obbligazioni, quote  di  partecipazione  e  ogni  altro
titolo di credito, nonche' titoli  di  Stato  e  titoli  pubblici  in
generale; 
   c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come  gli
utili da capitale reinvestiti, i  redditi  di  capitale  o  qualunque
diritto ad una prestazione avente  valore  economico  che  sia  parte
integrante di un investimento; 
   d)  diritti  d'autore,  marchi  commerciali,   brevetti,   disegni
industriali  e  altri   diritti   di   proprieta'   intellettuale   e
industriale,   "know-how",   segreti    commerciali,    denominazioni
commerciali e l'avviamento commerciale; 
   e) ogni diritto di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciate   in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  attivita'.
economiche,  compresi  i  diritti  di   prospezione,   estrazione   e
sfruttamento di risorse naturali; 
   f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. 
   Qualsiasi  modifica  della  forma  giuridica  'prescelta  per  gli
investimenti non alterera' la loro natura di investimento. 
   2. Con il termine "investitore" si intende una  persona  fisica  o
giuridica di una  Parte  Contraente  che  effettui  investimenti  nel
territorio  dell'altra  Parte  Contraente,  nonche'  le   succursali,
consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate 
dalie suddette persone fisiche o giuridiche. ' 
   3. Con Pespressione "persona fisica" si intende, con riferimento a
ciascuna  Parte  Contraente,  una  persona  fisica   che   abbia   la
cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. 
   4.  Con  l'espressione  "persona  giuridica"   si   intende,   con
riferimento a ciascuna Parte  Contraente,  qualsiasi  entita'  avente
sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e  da  quest'ultima
riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di  persone,  societa'
di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente  dal  fatto
che esse siano o meno a responsabilita' limitata. 
   5, con il termine "redditi" si intendono le somme  ricavate  o  da
ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare  profitti  o
interessi, dividendi, "royalUes", pagamenti per servizi tecnici o  di
assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 
   6. Con  il  termine  "territorio"  si  intendono,  oltre  all'area
geografica compresa entro i confini terrestri, anche le "zone 
marittime". Queste 
   ultime comprendono le zone marine e  sottomarine  sulle  quali  le
Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita',
e di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 
   7. Con "accordo di investimento" si intende  un  accordo  tra  una
Parte Contraente e un investitore  dell'altra  Parte  Contraente,  al
fine   di   regolamentare   lo   specifico    rapporto    concernente
l'investimento. 
   8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si  intende
'un trattamento che  sia  almeno  altrettanto  favorevole  di  quello
migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della  nazione
piu' favorita. 
   9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto  di
essere  ammessi  ad  investire  nel   territorio   dell'altra   Parte
Contraente,  fatte  salve  le  limitazioni   derivanti   da   accordi
internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti. 
   10. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include,
tra l'altro, l'organizzazione, il  controllo,  il  funzionamento,  il
mantenimento e la cessione di societa', filiali,  agenzie,  uffici  o
altre organizzazioni per  la  conduzione  di  attivita'  commerciali;
Iaccesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto,
la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli;  l'acquisto  di
valuta estera per le importazioni necessarie  alla  conduzione  delle
attivita' commerciali; la commercializzazione  di'  beni  e  servizi;
l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di  materie  prime  e
lavorate, energia,  carburante  e  mezzi  di  produzione  nonche'  la
diffusione  di  informazioni  commerciali.  Il   termine   "attivita'
connesse ad un investimento" e' connesso ad  un  investitore  di  una
delle Parti Contraenti.