ARTICOLO X Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi comprese le controversie concernenti l'ammontare dell'indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziati. 2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sara' applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento. 3. Se la controversia non puo' essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta. a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia diarbitrato della Commissione delle Nazioni Uniti sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrata; c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie, in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materie d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato, del 18 marzo 1965, se o non appena le duc'Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verra' condotto in conformita' alle seguenti disposizioni: il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualita' di Autorita' preposta alla nomina. L'arbitrato si svolgera' a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti sara' attuata in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia da esse sottoscritte. 5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse e nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario, nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno, applicabili al caso di specie.