(Accordo- art. X)
                             ARTICOLO X 
Soluzione  delle  controversie  fra  gli  investitori  e   le   Parti
                             Contraenti 
   1. Ogni controversia  sorta  fra  una  delle  Parti  Contraenti  e
l'investitore  dell'altra  Parte  Contraente  relativamente   ad   un
investimento, ivi comprese le  controversie  concernenti  l'ammontare
dell'indennizzo,  sara'  risolta,  per  quanto   possibile,   tramite
consultazioni e negoziati. 
   2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una  o  dell'altra
Parte Contraente abbiano stipulato un accordo  d'investimento,  sara'
applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento. 
   3. Se la controversia non puo' essere  risolta  come  previsto  al
paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi  alla  data
della richiesta scritta  di  soluzione,  l'investitore  in  questione
potra' sottoporre la controversia a sua scelta. 
   a)  al  Tribunale  della  Parte  Contraente  avente  giurisdizione
territoriale; 
   b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in
materia diarbitrato della Commissione delle Nazioni Uniti sul Diritto
Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente  ospitante
s'impegna in tal modo  ad  accettare  di  essere  sottoposta  a  tale
arbitrata; 
   c) al Centro Internazionale per la Soluzione  delle  Controversie,
in materia d'Investimenti ai  fini  dell'attuazione  della  procedura
d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla  soluzione
delle controversie in  materie  d'investimenti  fra  lo  Stato  ed  i
cittadini dell'altro Stato, del 18 marzo 1965, se  o  non  appena  le
duc'Parti Contraenti vi abbiano aderito. 
   4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera  b,  del  presente  Articolo,
l'arbitrato   verra'   condotto   in   conformita'   alle    seguenti
disposizioni: il Tribunale Arbitrale sara' composto da  tre  arbitri;
qualora essi non siano cittadini di una delle due  Parti  Contraenti,
dovranno possedere la cittadinanza di  Stati  che  abbiano  relazioni
diplomatiche  con  entrambe  le  Parti   Contraenti,   nominati   dal
Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di  Stoccolma/Parigi,
in  qualita'  di  Autorita'  preposta  alla  nomina.  L'arbitrato  si
svolgera' a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso  in  cui  le  Parti  in
causa non abbiano concordato diversamente.  Nel  pronunciare  la  sua
decisione, il Tribunale Arbitrale  applichera'  le  disposizioni  del
presente  Accordo,  nonche'  i  principi  di  diritto  internazionale
riconosciuti dalle  due  Parti  Contraenti.  La  decisione  arbitrale
emessa  nel  territorio  delle  Parti  Contraenti  sara'  attuata  in
conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni
internazionali in materia da esse sottoscritte. 
   5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno  dal  negoziare  per
via diplomatica qualsiasi questione  relativa  ad  una  procedura  di
arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando  tali
procedure non saranno state concluse e nel  caso  in  cui  una  delle
Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione  del  Tribunale
Arbitrale o del Tribunale  ordinario,  nel  periodo  stabilito  dalla
decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare  in  base  alle
norme del diritto internazionale o interno, applicabili  al  caso  di
specie.