ARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli, 2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamento o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenti direttamente o indirettamente l'investimento, non sara' applicata con effetto retroattivo e gli investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti. 4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnavo a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.