(Accordo- art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                 Applicazione di altre disposizioni 
   1. Qualora una  questione  sia  disciplinata  tanto  dal  presente
Accordo quanto da un  altro  Accordo  Internazionale  a  cui  abbiano
aderito  le  due  Parti  Contraenti,  ovvero  da  norme  di   diritto
internazionale generale, verranno  applicate  alle  Parti  Contraenti
stesse ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli, 
   2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte  Contraente
agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed
i suoi regolamento  o  altre  disposizioni  o  secondo  un  contratto
specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, e' piu'
favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il
trattamento piu' favorevole. 
   3. Successivamente  alla  data  in  cui  l'investimento  e'  stato
effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della  Parte
Contraente,   che   regolamenti   direttamente    o    indirettamente
l'investimento, non sara' applicata con  effetto  retroattivo  e  gli
investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di
conseguenza protetti. 
   4.  Le  norme  del  presente   Accordo   non   limitano   tuttavia
l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  volte   a   prevenire
l'evasione  fiscale  e  l'elusione.  A  questo  scopo,  le  autorita'
competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnavo  a  fornire  ogni
informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.