(Accordo- art. II)
                             ARTICOLO II 
             Promozione e Protezione degli investimenti 
   1. Entrambe le Parti  Contraenti  incoraggeranno  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio. 
   2. Gli investitori  d'entrambe  le  Parti  Contraenti  avranno  un
diritto di  accesso  alle  attivita'  d'investimento  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, che non sara' meno favorevole di  quello
previsto dall'Articolo III; paragrafo I. 
   3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento
giusto ed equo agli investimenti degli investitori  dell'altra  Parte
Contraente. Entrambe le  Parti  Contraenti  si  accerteranno  che  la
gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o 
la 
   cessione degli investimenti effettuati nel loro  territorio  dagli
investitori dell'altra Parte Contraente, nonche'  delle  societa'  ed
imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno
in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 
   4.  Ciascuna  Parte  Contraente  creera'  e  manterra'   sul   suo
territorio un quadro giuridico capace di garantire  agli  investitori
la continuita' del trattamento giuridico, ivi  compresa  l'osservanza
in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun
singolo investitore. 
   5.  Nessuna  delle  Parti  Contraenti  stabilira'  condizioni  per
l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che
potrebbe  comportare  l'accettazione  o  l'imposizione  di   obblighi
relativi  alla  produzione  per  l'esportazione   o   che   prevedano
l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 
   6, Conformemente alle sue leggi ed ai suoi  regolamenti,  ciascuna
Parte Contraente. 
   a) garantira' ai cittadini dell'altra  Parte  Contraente,  che  si
trovino sul proprio  territorio  per  un  investimento  regolato  dal
presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro  per  lo  svolgimento
delle loro attivita' professionali. 
   b) trattera' nel modo piu' favorevole possibile tutti  i  problemi
connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro  ed  agli  spostamenti
sul  proprio  territorio  dei  suddetti  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente e dei loro familiari. 
   c) autorizzera' le imprese costituite in base  alle  leggi  ed  ai
regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta'  o
che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente,  ad
assumere a  loro  scelta  personale  dirigenziale  di  alto  livello,
indipendentemente  dalla  nazionalita',  in  conformita'  alle  leggi
della. Parte Contraente ospitante.