ARTICOLO II Promozione e Protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio. 2. Gli investitori d'entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III; paragrafo I. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 6, Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente. a) garantira' ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovino sul proprio territorio per un investimento regolato dal presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. b) trattera' nel modo piu' favorevole possibile tutti i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul proprio territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. c) autorizzera' le imprese costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle leggi della. Parte Contraente ospitante.