(Accordo- art. III)
                            ARTICOLO III 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
   1.  Entrambe  le  Parti  Contraenti,   nell'ambito   del   proprio
territorio,  offriranno  agli  investimenti  effettuati  dei  redditi
ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento
non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e
ai redditi ricavati dai propri cittadini o da  investitori  di  Stati
Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita'  connesse
all'investimento. 
   2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o 
da obblighi internazionali in vigore" o che potrebbero in avvenire 
   entrare in vigore in una delle Parti  Contraenti,  risultasse  una
situazione giuridica secondo  la  quale  gli  investitori  dell'altra
Parte Contraente godrebbero di  un  trattamento  piu'  favorevole  di
quello previsto nel presente Accordo, il  trattamento  concesso  agli
investitori di detta altra  Parte  si  applichera'  agli  investitori
della  parte  Contraente  interessata  anche  per  i  rapporti   gia'
costituiti. 
   3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo
non si  riferiscono  ai  vantaggi  ed  ai  privilegi  che  una  Parte
Contraente potrebbe concedere agli  investitori  di  Stati  Terzi  in
virtu' della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica,  ad
un Mercato Comune, ad una Zona  di  Libero  Scambio,  ad  un  Accordo
regionale o  subregionale,  ad  un  Accordo  economico  multilaterale
internazionale  o  in  virtu'  di  Accordi  per  evitare  la   doppia
imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.