ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati dei redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse all'investimento. 2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore" o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori della parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.