(Accordo- art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                   Indennizzo per danni o perdite 
   Qualora gli investitori di  ciascuna  Parte  Contraente  dovessero
subire  perdite  o  danni  ai  loro   investimenti   sul   territorio
dell'altra. Parte Contraente a causa di guerre, stato  di  emergenza,
conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui
territorio l'investimento e' stato effettuato  offrira'  un  adeguato
indennizzo per tali perdite o danni, a  prescindere  che  essi  siano
stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a
titolo  d'indennizzo  saranno  effettuati   in   valuta   liberamente
convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo. 
   Gli investitori interessati avranno comunque diritto  allo  stesso
trattamento dei cittadini dell'altra  Parte  Contraente  e,  in  ogni
caso,  ad  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello   degli
investitori di Stati Terzi.