(Accordo- art. V)
                             ARTICOLO V 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
   1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti
da alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente,
il diritto di proprieta', il possesso, il controllo  o  il  godimento
degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto  dalla
normativa vigente nazionale o locale e  dalle  disposizioni  emanate,
dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione. 
   2. Gli investimenti e le attivita' connesse agli  investimenti  di
investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure  o  de
facto, direttamente o  indirettamente,  nazionalizzati,  espropriati,
requisiti  o  assoggettati  a   provvedimenti   aventi   un   effetto
equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i
loro beni  controllati  dall'investitore  sul  territorio  dell'altra
Parte Contraente. Eccezione viene fatta per  finalita'  pubbliche  o.
per interesse nazionale e dietro  pagamento  immediato,  completo  ed
effettivo di una indennita', e a condizione  che  tali  misure  siano
adottate su base non discriminatoria e  in  conformita'  a  tutte  le
disposizioni e procedure giuridiche. 
   3.  L'equo  indennizzo  sara'  equivalente  all'effettivo   valore
commerciale dell'investimento espropriato  immediatamente  prima  del
momento in cui la decisione di nazionalizzare o  di  espropriare  sia
stata annunciata o resa pubblica. 
   Ogni qualvolta vi siano  difficolta'  per  constatare  l'effettivo
valore  commerciale,  quest'ultimo  sara'   determinato   secondo   i
parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. 
   L'indennizzo sara' calcolato in una valuta convertibile  al  tasso
di cambio prevalente, applicabile alla data in cui  la  decisione  di
nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. 
L'indennizzo includera' gli interessi calcolati in base al  parametri
EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione  o  di  esproprio
fino alla data  di  pagamento,  ed  esso  potra'  essere  liberamente
riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara'
pagato senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine  di
otto mesi. 
   4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una jnant venture costituita sul
territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da  pagare
all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto  conto
del valore della quota di tale investitore nella  joint  venture,  in
conformita' ai documenti pertinenti  di  quest'ultima  e  sulla  base
degli stessi criteri  di  valutazione  di  cui  al  paragrafo  3  del
presente Articolo. 
   5. Un cittadino o una societa' di una delle due  Parti  Contraenti
che dichiari che i suoi investimenti o  parte  di  essi  siano  stati
espropriati avra' diritto ac  un  tempestivo  esame  da  parte  delle
competenti autorita' giudiziarie o  amministrative  dell'altra  Parte
Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente
avvenuto e, in questo caso, se l'esproprio e  l'eventuale  indennita'
siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al  fine  di
decidere su tutte le questioni inerenti. 
   6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non  risultasse
utilizzato in tutto o  in  parte  al  fine  previsto,  il  precedente
proprietario o il  suoli  suoi  aventefi  causa  avranno  diritto  di
riacquistarlo.  Il   prezzo   dell'investimento   espropriato   sara'
calcolato con riferimento alla data del riacquisto, sulla base  degli
stessi criteri di valutazione adottati al  momento  del  calcolo  del
risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.