(Accordo- art. VI)
                             ARTICOLO VI 
               Rimpatrio di capitale, utili e reddito 
   1. Ciascuna Parte Contraente  garantira'  che  tutti  i  pagamenti
relativi all'investimento nel proprio  territorio  effettuati  da  un
investitore dell'altra Parte Contraente  possano  essere  liberamente
trasferiti all'interno e al di fuori  del  proprio  territorio  senza
indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. 
Tali   trasferimenti   includeranno,   in   particolare,    ma    non
esclusivamente: 
   a) il capitale ed il capitale addizionale,  ivi  compreso  l'utile
reinvestito,  utilizzato   per   ti   mantenimento   e   l'incremento
dell'investimento; 
   b) il reddito netto, i dividendi, le "royalties ", i pagamenti per
l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili, 
   c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla 
   liquidazione totale o parziale di un investimento; 
   d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e
per il pagamento dei relativi interessi; 
   e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra
Parte Contraente per il lavoro ed i servizi fomiti in relazione ad un
investimento effettuato nel territorio dell'altra  Parte  Contraente,
nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai
regolamenti nazionali in vigore; 
   f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV. 
   2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo  1  sono
considerati assolti quando l'investitore ha  espletato  le  procedure
previste  dalla  legislazione  della  Parte   Contraente,   sul   cui
territorio l'investimento viene effettuato. 
   3. Senza  limitare  la  portata  dell'Articolo  III  del  presente
Accordo, entrambe le Parti Contraenti  s'impegnano  ad  applicare  ai
trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  lo  stesso
trattamento favorevole concesso agli  investimenti  effettuati  dagli
investitori di Stati Terzi,  qualora  quest'ultimo  sia  maggiormente
favorevole. 
   4. Se, nel caso di  problemi  gravi  inerenti  alla  bilancia  dei
pagamenti,  una  delle  Parti  Contraenti   dovesse   temporaneamente
limitare  il  trasferimento  di  fondi,  tali   restrizioni   saranno
applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo  se  la
Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti  adottare
nel  caso  specifico  dal  Fondo  Monetario  Internazionale.   Queste
restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria  e  in
buona fede.