(Accordo- art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                     Procedure di trasferimento 
   I trasferimenti di cui agli Articoli  IV,  V,  VI  e  VII  saranno
effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro  otto  mesi.
Tutti i trasferimenti saranno effettuati in  una  valuta  liberamente
convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data  in
cui l'investitore abbia chiesto  il  trasferimento  in  oggetto,,  ad
eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3  dell'Articolo  V,
relativamente  al  tasso   di   cambio   applicabile   in   caso   di
nazionalizzazione o di esproprio.