(Accordo- art. IX)
                             ARTICOLO IX 
        Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti 
   1. Ogni  controversia  sorta  fra  le  Parti  Contraenti  riguardo
all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara'
risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato. 
   2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi
dalla data in  cui  una  delle  Parti  Contraenti  abbia  presentato,
notifica scritta all'altra  Parte  Contraente,  la  controversia,  su
richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un
Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo. 
   3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto  come  segue:  entro  due
mesi dal momento in cui viene ricevuta  la  richiesta  di  arbitrato,
ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  nominera'  un   membro   del
Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre  mesi  a  decorrere
dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 
   4. Se, nel  periodo  specificato  nel  paragrafo  3  del  presente
Articolo, non sara' stata effettuata alcuna  nomina,  ciascuna  delle
due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' richiedere al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere  alla
nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una  delle
Parti Contraenti o, se per qualsiasi  motivo  sia  impossibilitato  a
procedere alla nomina, li nominera' il Vice Presidente  della  Corte.
Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una  delle
Parti Contraenti, o, per  qualsiasi  motivo,  sia  impossibilitato  a
procedere alla  nomina,  il  membro  della  Corte  Internazionale  di
giustizia con maggiore anzianita' in grado, a condizione che non  sia
cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato a  procedere
alla nomina. 
   5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la
sua decisione sara' vincolante. Le due Parti  Contraenti  sosterranno
le spesse relative al proprio arbitrato e al  proprio  rappresentante
per le udienze. I costi relativi al  Presidente  e  tutti  gli  altri
costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il  Tribunale
Arbitrale stabilira' le proprie procedure.