Art. 2.
                        Ordine di esecuzione
    1.  Piena  ed intera esecuzione e' data al Protocollo del 1997 di
cui  all'articolo  1,  a  decorrere  dalla  data della sua entrata in
vigore,   in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  6  del
Protocollo stesso.