Appendici all'Allegato VI APPENDICE I Modulo del Certificato IAPP (Regola 8) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico Rilasciato secondo le disposizioni del Protocollo del 1997 in vista di emendare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, del 1973, come modificato dal relativo Protocollo del 1978 (di seguito denominato "la Convenzione) sotto l'autorita' del Governo di Designazione completa del paese Da: designazione completa della persona o organizzazione competente autorizzata secondo le disposizioni della Convenzione |Numero o | | | | Nome della |lettere | |Porto di |Tonnellaggio | nave |distintive |Numero OMI|registrazione |lordo | Tipo di nave tanker Altre navi diverse da un tanker 1. Con il presente Certificato si attesta che la nave e' stata controllata in conformita' alla regola 5 dell'Allegato VI della Convenzione: e 2. Che il controllo indica che le attrezzature, i sistemi, i dispositivi, gli arrangiamenti ed i materiali sono pienamente conformi ai regolamenti applicabili dell'Allegato VI della Convenzione. IL presente certificato e' valido fino al ..............., fatti salvi i controlli in conformita' alla regola 5 dell'Allegato Vi della Convenzione Rilasciato a ................................... Luogo del rilascio del certificato Data del rilascio .............................. Firma del funzionario debitamente autorizzato che rilascia il certificato .................................................. (Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato) CONVALIDA DEI CONTROLLI ANNUALI ED INTERMEDI IL PRESENTE CERTIFICATO attesta che in un controllo effettuato secondo la regola 5 dell'Allegato VI della Convenzione la nave e stata riscontrata conforme alle norme rilevanti della Convenzione Controllo annuale .................. Firmato ...................... (Firma del funzionario debitamente autorizzato) .....................Luogo data ......................... Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato ................. Firma del funzionario debitamente autorizzato Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato Controllo* annuale intermedio .......... Firmato .................. Luogo-data ......................... Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato .................. Firmato Luogo ........................ data .................... .............................. Depennare ove approvato Supplemento al certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico (Certificalo IAPP) Rapporto sulla costruzione e le attrezzature Relativamente alle disposizioni dell'annesso VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da navi (di seguito denominata "la Convenzione'') 1. Note: il presente rapporto sara' in permanenza allegato al Certificato IAPP, Il, certificato IAPP sara' disponibile a bordo della nave in qualsiasi momento. 2. Se la lingua della compilazione originale non e' l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo includera' una traduzione in una di queste lingue. 3. Le iscrizioni nelle caselle possono essere effettuate inserendo sia una croce (x) per la risposta ''si'' e ''applicabile'' oppure ap per le risposte ''np'' e non applicabile, come appropriato. 4. Salvo se diversamente dichiarato, le regole menzionate nella presente compilazione si riferiscono alle regole dell'Allegato VI della Convenzione e le risoluzioni o circolari si riferiscono a quelle adottate dall'OMI. 1. Dettagli della nave 1.1. Nome della nave 1.2. Numero distintivo o lettere 1.3. Numero OMI 1.4. Porto di registrazione 1.5. Tonnellaggio lordo 1.6. Data alla quale lo scalo e' stato assemblato, o quando la nave era in uno stadio simile di costruzione 1.7. Data d'inizio di una riconversione importante (ove applicabile) regola 13 ....................................... 2. Controllo delle emissioni provenienti dalle navi 2.1. Sostanze che impoveriscono l'ozono (regola 12) 2.1.1.1. seguenti sistemi e le attrezzature anti-incendio contenenti halon possono continuare nel servizio 2.1.2.1. seguenti sistemi ed attrezzature che contengono CFCS possono continuare in servizio Attrezzature del sistema |Collocamento a bordo Attrezzature del sistema |Collocamento a bordo 2.1.3. I seguenti sistemi che contengono idro-fluoro carburi (HCFCS) installati anteriormente al 1° gennaio 2020 possono continuare ad essere utilizzati nel servizio Attrezzature del sistema |Collocamento a bordo 2.2. Ossidi di nitrogeno (Nox) (regola 13) 2.2.1. I seguenti motori diesel con una potenza sviluppata superiore a 130 kW ed installati su una nave costruita alla data del 1° gennaio 2000 si conformano alle regole standard per le emissioni 13 (3) (a) in conformita' al codice Tecnico Codice Tecnico Nox ..................................................................... ......................................................... Fabbricante e | | |Potenza |Velocita' media modello |Numero di serie|Uso|sviluppata (kW) |Rpm 2.2.2. I seguenti motori diesel con una potenza sviluppata superiore a 130 kW e che sono stati oggetto di una rilevante converione secondo la regola 13 (2) alla data del 1° gennaio 2000, o dopo, sono conformi alle regole standard 13 (3) (a) conformemente al Codice Tecnico Nox per l'emissione Fabbricante e | | |Potenza | modello |Numero di serie|Uso|sviluppata KW |Velocita' media 2.2.3. I seguenti motori diesel con una potenza sviluppata superiore a 130 kW e che sono installati su di una nave costruita alla data del 1° gennaio 2000, o con una potenza sviluppata superiore a 130 e che sono stati oggetto di una rilevante conversione secondo la regola 13 (2) alla data del 1° gennaio 2000 o successivamente, sono muniti di un sistema per la pulizia dei gas esauriti o, con altri metodi equivalenti conformemente alla regola 13(3) ed il Codice Tecnico Nox oggetto di un monitoraggio e per controllare le emissioni e rilevare i dispositivi conformemente al Codice tecnico Fabbricante e | | |Potenza | modello |Numero di serie|Uso|sviluppata |Velocita' media 2.2.4. I seguenti motori diesel da 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 di cui sopra sono muniti di un monitoraggio per le emissioni Nox e dispositivi di registrazione conformemente al Codice Tecnico Fabbricante e | | |Potenza | modello |Numero di serie|Uso|sviluppata |Velocita' media 2.3. Ossidi di zolfo (Sox) (regola 14) 2.3.1. Quando la nave opera nell'ambito di un'area di controllo delle emissioni specificata nella regola 14 (3) la nave utilizza 1. carburante con un contenuto di zolfo non superiore a 1,5%m/m come documentato dalle note di consegna relative al bunker, oppure 2. un sistema approvato di pulizia dei gas esauriti, al fine di ridurre le emissioni Sox al di sotto di 6,0 g Sox/kW h, oppure 2.3. altra tecnologia approvata per diminuire le emissioni di Sox al di sotto di 6.0 g.Sox x/kW h 2.4. Composti organici volatili (VOCs) (regola 15) 2.4.1. Il tanker ha un sistema per la raccolta del vapore, installato ed approvato in conformita' con MSC Circ 585 2.5. La nave ha un inceneritore: 2.1. che e' conforme alla risoluzione MEPC 76(40) come emendata 2.2. installato prima del 1° gennaio 2000 che non e' conforme alla risoluzione MEPC.76 (40) come emendata. IL PRESENTE CERTIFICATO ATTESTA CHE LA PRESENTE COMPILAZIONE E' CORRETTA IN TUTTI I SUOI ASPETTI Rilasciato a ...................................... Luogo di rilascio del certificato Firma del funzionario debitamente autorizzato che autorizza il rilascio data di rilascio Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato APPENDICE II CICLI DI TEST E FATTORI DI PESATURA (Regola 13) I seguenti cicli di test ed i fattori di pesatura dovrebbero essere applicati per verificare la conformita' ed i fattori di pesatura di motori diesel marini ai limiti NOx in conformita' alla Regola 13 del presente Allegato utilizzando le procedure di test ed i metodi di conteggio come specificato nel Codice Tecnico NOx. 1. Per i motori marini a velocita' costante per la principale propulsione, ivi compreso il comando elettrico-diesel dovrebbe essere applicato il testo ciclo E2. 2. per i propulsori ad elica variabile dovrebbe essere applicato il ciclo test E2. 3. Per i propulsori principali e per i propulsori azionati con motori ausiliari dovrebbe essere applicato il ciclo di test E3. 4. Per i motori ausiliari a velocita' costante, deve essere applicato il ciclo di test D2. 5. Per i motori ausiliari a velocita' variabile ed a peso variabile non inclusi sopra, dovrebbe essere applicato il ciclo di test C1. Ciclo di test per l'applicazione a velocita' costante (ivi compreso il comando elettrico-diesel o con installazioni di propulsori variabili | Ciclo di test | Velocita' | 100% | 100 | 100 | 100 | Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE III Criteri e procedure per la designazione delle aree di controllo delle emissioni di SOx emissioni di aree di controllo Sox (Regola 14) 1.1. Obiettivi Lo scopo della presente appendice e' di fornire i criteri e le procedure per la designazione delle aree di controllo di emissioni Sox. L'obiettivo delle aree di controllo delle emissioni di SO, e' di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico dalle navi e dei loro impatti pregiudizievoli sulla terra e sulle aree marine. 1.2. L'area per il controllo di emissioni SoX dovrebbe essere presa in considerazione dall'Organizzazione sin dall'inizio se e' sostenuta da un bisogno necessario e dimostrato di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico da emissioni Sox provenienti da navi. 2. Criteri proposti per la designazione di un area di controllo delle emissioni Sobx 2.1. Una proposta all'Organizzazione per la designazione di un'area di controllo delle emissioni Sox puo' essere presentata solo dagli Stati contraenti del Protocollo del 1997. Laddove due o piu' Stati contraenti abbiano un interesse comune in una particolare aerea, essi dovrebbero formulare una proposta coordinata. 2.2. La proposta dovra' includere 2.2.1. Una chiara delimitazione dell'area proposta per le applicazioni di controlli sulle emissioni Sox provenienti da navi, assieme ad una tabella di riferimento in cui l'area e' contrassegnata; 2.2.2. una descrizione delle zone di terra e di mare che sono a rischio per via degli impatti delle emissioni Sox; 2.2.3. l'accertamento che le emissioni Sox provenienti da navi che operano nell'area prevista di applicazione dei controlli delle emissioni SOx contribuiscono all'inquinamento atmosferico proveniente dalle Sox, ivi compresi i depositi di Sox ed i loro impatti pregiudizievoli sulle aree di terra e marine in considerazione. Questo accertamento dovra' includere una descrizione degli impatti delle emissioni Sox sugli eco-sistemi terrestri ed acquatici, sulle aree di naturale prodottivita', sugli habitat critici, sulla qualita' dell'acqua la salute umana e le aree aventi una rilevanza culturale e scientifica, ove applicabile. Saranno individuate le fonti di dati rilevanti, ivi comprese le metodologie utilizzate; 2.2.4. informazioni rilevanti, relative alle condizioni meteorologiche nell'area di applicazione proposta per i controlli sulle emissioni di Sox e le aree a rischio di terra e marine, nonche' le alle carte piu' utilizzate relative ai venti, oppure informazioni relative alle condizioni topografiche, geologiche, oceanografiche, morfologiche, o ad altre condizioni che possono dar luogo ad una crescente probabilita' di un inquinamento atmosferico a livello elevato o ai livelli di acidificazione; 2.2.5. la natura del traffico delle navi nell'area prevista di controllo delle emissioni di Sox, ivi compresi i modelli e la densita' di tale traffico; 2.2.6. una descrizione delle misure di controllo adottate dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti che le propongono, e che sono destinate al trattamento delle fonti di emissione Sox che pregiudicano l'area a rischio installata e che operano in conformita' alle misure da adottare in relazione alle disposizioni della Regola 14 dell'Allegato VI della presente Convenzione. 2.3. I limiti geografici di un'area per il controllo delle emissioni Sox sara' basata sui criteri rilevanti di cui sopra, ivi comprese le emissioni di Sox ed i depositi delle navi che navigano nell'area proposta. I modelli e le densita' del traffico e le condizioni del vento. 2.4. Una proposta per designare una determinata area in quanto area di controllo delle emissioni dovra' essere sottoposta dall'Organizzazione e conformemente alle regole ed alle procedure stabilite dall'Organizzazione. 3. Procedure per la valutazione e l'adozione di aree di controllo delle emissioni Sox da parte dell'Organizzazione. 3.1. L'Organizzazione esaminera' ogni proposta che le viene presentata da uno Stato contraente o da Stati contraenti. 3.2. Un'area per il controllo delle emissioni Sox sara' designata per mezzo di un emendamento al presente Allegato, considerato, adottato e reso effettivo conformemente all'articolo 16 della Convenzione. 3.3. Nel valutare la proposta, l'Organizzazione terra' conto dei criteri da includere in ciascuna proposta di adozione, come stabilita nella sezione 2 di cui sopra, ed i relativi costi per ridurre i depositi di zolfo dalle navi quando sono comparate ai controlli con basi terrestri. Si dovra' inoltre tener conto degli impatti economici sulle navi che intraprendono commerci internazionali. 4. Funzionamento delle aree di controllo per le emissioni Sox. 4.1. Le Parti che hanno navi che navigano nell'area sono incoraggiate a sottoporre all'Organizzazione qualsiasi preoccupazione relativa al funzionamento dell'area. APPENDICE IV Approvazione del tipo e limiti operativi Per gli inceneritori a bordo (Regola 16) 1. Gli inceneritori a bordo di navi descritti nella regola 16(2) dovranno avere un certificato tipo dell'IMO per ciascun inceneritore. Al fine di ottenere questo certificato, l'inceneritore sara' designato e costruito secondo parametri approvati descritti nella Regola 16(2). Ciascun modello sara' sottoposto ad un'operazione di collaudo di tipo specifico nello stabilimento o in una struttura per collaudi approvata e sotto la responsabilita' dell'Amministrazione, utilizzando le seguenti specifiche standard per il carburante/rifiuti, del tipo approvato, per determinare se l'inceneritore funziona entro i limiti specificati nel paragrafo (2) della presente appendice. Morchia di carburante consistente in 75% di morchia da HUFO 5% di carburante lubrificante 20% di acqua emulsificata Detriti soli consistenti in 50% rifiuti di cibo 50% di spazzatura contenente appross. 30% di carta appross. 40% di cartone appross. 10% di stracci appross. 20% di plastica. La miscela avra' fino al 50% di umidita' e 7% di solidi non combustibili 2. Gli inceneritori di cui alla Regola 16(2) funzionamento entro i seguenti limiti: O2 in camera di combustione 6-12 CO massimo nel condotto 200 mg/MJ Ammontare massimo di fuliggine Bacharach 3 oppure Ringelman 1 (20% di opacita) Un ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un brevissimo periodo, come la partenza) Componenti non bruciati In residui di ceneri Massimo 10% al peso Escursione termica/fuoruscit dalla camera di combustione (Un ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un brevissimo periodo, come la partenza) Componenti non bruciati in residui di cenere Massimo 10% al peso Escursione termica esterna della camera di combustione del gas 850-1200 gradi Celsius .sp3; APPENDICE V INFORMAZIONI CHE DEBBONO ESSERE INSERITE NELLA NOTA DI CONSEGNA A BORDO (Regola 18(3)) Nome e numero IMO della nave ricevente Porto Data di inizio della consegna Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore del carburante marittimo Nome/i del prodotto Quantita' in tonnellate metriche Densita' a 15°C, kg/m3 Contenuto di zolfo (%m/m) Una dichiarazione firmata e certificata dal rappresentante del fornitore di carburante che il carburante fornito e' in conformita' con la regola 14 (1) o (4) (a) e con la regola 18 (1) di questo Annesso. -------------------- (1) Far riferimento alle direttive per l'autorizzazione di organizzazione che agiscono per conto dell'Amministrazione, adottate dall'Organismo con la risoluzione A339(18) e le Specificazioni del controllo e le funzioni di certificazione delle organizzazioni riconosciute che agiscono per conto dell'Amministrazione adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A789 (19). (2) Far riferimento alla risoluzione MFPC 82(43). Direttive per il monitoraggio del contenuto mondiale di zolfo dei carburanti residui forniti per essere usati a bordo di navi; vedere punto 9 delle informazioni addizionali. * Con riferimento alla Circ. 585. Standard per i sistemi di controllo delle emissioni di vapore. * Con riferimento alla risoluzione MEPC 76(40). Specifiche standard per gli inceneritori a bordo di navi e risoluzione MEPC93(45). Emendamenti alle specifiche standard per gli inceneritori a bordo. * Far riferimento alla risoluzione A 787(19). Procedure per il controllo da parte del porto di Stato come emendato da A 882(21). Vedere vendite pubblicazioni PMI-6501.