(Protocollo-Appendici)
    

                                        Appendici all'Allegato VI


   APPENDICE I

   Modulo del Certificato IAPP

   (Regola 8)

   Certificato  internazionale  per  la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico

   Rilasciato  secondo  le  disposizioni  del  Protocollo del 1997 in
vista  di  emendare  la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento  da  navi,  del  1973, come modificato dal relativo
Protocollo  del  1978  (di  seguito denominato "la Convenzione) sotto
l'autorita' del Governo di


   Designazione completa del paese

   Da:   designazione   completa   della   persona  o  organizzazione
competente autorizzata secondo le disposizioni della Convenzione


             |Numero o     |          |              |              |
Nome della   |lettere      |          |Porto di      |Tonnellaggio  |
nave         |distintive   |Numero OMI|registrazione |lordo         |


   Tipo di nave tanker

   Altre navi diverse da un tanker

   1.  Con  il  presente  Certificato si attesta che la nave e' stata
controllata  in  conformita'  alla  regola  5  dell'Allegato VI della
Convenzione: e

   2.  Che  il  controllo  indica  che  le attrezzature, i sistemi, i
dispositivi,   gli  arrangiamenti  ed  i  materiali  sono  pienamente
conformi   ai   regolamenti   applicabili   dell'Allegato   VI  della
Convenzione.

   IL  presente  certificato e' valido fino al ..............., fatti
salvi i controlli in conformita' alla regola 5 dell'Allegato Vi della
Convenzione

   Rilasciato a ...................................


   Luogo del rilascio del certificato

   Data   del   rilascio   ..............................  Firma  del
funzionario  debitamente  autorizzato  che  rilascia  il  certificato
..................................................

   (Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato)


            CONVALIDA DEI CONTROLLI ANNUALI ED INTERMEDI

   IL  PRESENTE  CERTIFICATO  attesta  che in un controllo effettuato
secondo  la  regola  5  dell'Allegato  VI della Convenzione la nave e
stata riscontrata conforme alle norme rilevanti della Convenzione

   Controllo         annuale        ..................        Firmato
......................

   (Firma del funzionario debitamente autorizzato)

   .....................Luogo data .........................

   Sigillo     o     timbro    dell'autorita',    come    appropriato
.................

   Firma del funzionario debitamente autorizzato

   Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato

   Controllo*      annuale      intermedio     ..........     Firmato
..................

   Luogo-data .........................

   Sigillo     o     timbro    dell'autorita',    come    appropriato
..................

   Firmato

   Luogo ........................ data ....................

   ..............................

   Depennare ove approvato

              Supplemento al certificato internazionale

          per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

                         (Certificalo IAPP)

            Rapporto sulla costruzione e le attrezzature

   Relativamente  alle disposizioni dell'annesso VI della Convenzione
internazionale  per  la  prevenzione dell'inquinamento atmosferico da
navi (di seguito denominata "la Convenzione'')



   1.  Note:  il  presente  rapporto  sara' in permanenza allegato al
Certificato  IAPP,  Il,  certificato  IAPP  sara' disponibile a bordo
della nave in qualsiasi momento.

   2.  Se la lingua della compilazione originale non e' l'inglese, il
francese  o lo spagnolo, il testo includera' una traduzione in una di
queste lingue.

   3. Le iscrizioni nelle caselle possono essere effettuate inserendo
sia  una croce (x) per la risposta ''si'' e ''applicabile'' oppure ap
per le risposte ''np'' e non applicabile, come appropriato.

   4.  Salvo  se  diversamente dichiarato, le regole menzionate nella
presente  compilazione  si  riferiscono  alle regole dell'Allegato VI
della  Convenzione  e  le  risoluzioni  o  circolari si riferiscono a
quelle adottate dall'OMI.


   1. Dettagli della nave

   1.1. Nome della nave

   1.2. Numero distintivo o lettere

   1.3. Numero OMI

   1.4. Porto di registrazione

   1.5. Tonnellaggio lordo

   1.6.  Data  alla  quale  lo scalo e' stato assemblato, o quando la
nave era in uno stadio simile di costruzione

   1.7.   Data   d'inizio   di   una  riconversione  importante  (ove
applicabile) regola 13 .......................................


   2. Controllo delle emissioni provenienti dalle navi

   2.1. Sostanze che impoveriscono l'ozono (regola 12)

   2.1.1.1.   seguenti   sistemi   e  le  attrezzature  anti-incendio
contenenti halon possono continuare nel servizio

   2.1.2.1.  seguenti  sistemi  ed  attrezzature  che contengono CFCS
possono continuare in servizio

Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo
Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo



   2.1.3.  I  seguenti  sistemi  che  contengono  idro-fluoro carburi
(HCFCS)   installati   anteriormente   al  1°  gennaio  2020  possono
continuare ad essere utilizzati nel servizio

Attrezzature del sistema            |Collocamento a bordo


   2.2. Ossidi di nitrogeno (Nox) (regola 13)

   2.2.1.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata
superiore  a 130 kW ed installati su una nave costruita alla data del
1°  gennaio  2000 si conformano alle regole standard per le emissioni
13 (3) (a) in conformita' al codice Tecnico Codice Tecnico

   Nox
.....................................................................
.........................................................


Fabbricante e  |               |   |Potenza         |Velocita' media
modello        |Numero di serie|Uso|sviluppata (kW) |Rpm


   2.2.2.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata
superiore  a  130  kW  e  che  sono  stati  oggetto  di una rilevante
converione  secondo la regola 13 (2) alla data del 1° gennaio 2000, o
dopo,  sono conformi alle regole standard 13 (3) (a) conformemente al
Codice Tecnico Nox per l'emissione


Fabbricante e   |               |   |Potenza         |
modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata KW   |Velocita' media


   2.2.3.  I  seguenti  motori  diesel  con  una  potenza  sviluppata
superiore  a  130  kW  e che sono installati su di una nave costruita
alla data del 1° gennaio 2000, o con una potenza sviluppata superiore
a  130  e che sono stati oggetto di una rilevante conversione secondo
la  regola  13  (2)  alla data del 1° gennaio 2000 o successivamente,
sono  muniti  di  un  sistema  per la pulizia dei gas esauriti o, con
altri metodi equivalenti conformemente alla regola 13(3) ed il Codice
Tecnico Nox oggetto di un monitoraggio e per controllare le emissioni
e rilevare i dispositivi conformemente al Codice tecnico


Fabbricante e   |               |   |Potenza         |
modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata      |Velocita' media


   2.2.4.  I  seguenti  motori  diesel da 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 di cui
sopra  sono  muniti  di  un  monitoraggio  per  le  emissioni  Nox  e
dispositivi di registrazione conformemente al Codice Tecnico


Fabbricante e   |               |   |Potenza         |
modello         |Numero di serie|Uso|sviluppata      |Velocita' media


   2.3. Ossidi di zolfo (Sox) (regola 14)


   2.3.1.  Quando  la  nave opera nell'ambito di un'area di controllo
delle emissioni specificata nella regola 14 (3) la nave utilizza

   1.  carburante  con  un contenuto di zolfo non superiore a 1,5%m/m
come documentato dalle note di consegna relative al bunker, oppure

   2.  un  sistema  approvato di pulizia dei gas esauriti, al fine di
ridurre le emissioni Sox al di sotto di 6,0 g Sox/kW h, oppure

   2.3.  altra tecnologia approvata per diminuire le emissioni di Sox
al di sotto di 6.0 g.Sox x/kW h

   2.4. Composti organici volatili (VOCs) (regola 15)

   2.4.1.  Il  tanker  ha  un  sistema  per  la  raccolta del vapore,
installato ed approvato in conformita' con MSC Circ 585

   2.5. La nave ha un inceneritore:

   2.1. che e' conforme alla risoluzione MEPC 76(40) come emendata

   2.2. installato prima del 1° gennaio 2000 che non e' conforme alla
risoluzione MEPC.76 (40) come emendata.


    IL PRESENTE CERTIFICATO ATTESTA CHE LA PRESENTE COMPILAZIONE

                 E' CORRETTA IN TUTTI I SUOI ASPETTI

   Rilasciato a ......................................

   Luogo di rilascio del certificato

   Firma  del  funzionario  debitamente  autorizzato che autorizza il
rilascio

   data di rilascio

          Sigillo o timbro dell'autorita', come appropriato


   APPENDICE II

   CICLI DI TEST E FATTORI DI PESATURA

   (Regola 13)

   I  seguenti  cicli  di  test  ed  i fattori di pesatura dovrebbero
essere  applicati  per  verificare  la  conformita'  ed  i fattori di
pesatura  di  motori  diesel marini ai limiti NOx in conformita' alla
Regola 13 del presente Allegato utilizzando le procedure di test ed i
metodi di conteggio come specificato nel Codice Tecnico NOx.

    1.  Per  i  motori  marini a velocita' costante per la principale
propulsione, ivi compreso il comando elettrico-diesel dovrebbe essere
applicato il testo ciclo E2.

    2.  per i propulsori ad elica variabile dovrebbe essere applicato
il ciclo test E2.

    3.  Per  i  propulsori principali e per i propulsori azionati con
motori ausiliari dovrebbe essere applicato il ciclo di test E3.

    4.  Per  i  motori  ausiliari  a  velocita' costante, deve essere
applicato il ciclo di test D2.

    5.  Per  i  motori  ausiliari  a  velocita'  variabile  ed a peso
variabile  non  inclusi  sopra, dovrebbe essere applicato il ciclo di
test C1.

    Ciclo di test per l'applicazione a velocita' costante

    (ivi  compreso il comando elettrico-diesel o con installazioni di
propulsori variabili


| Ciclo di test  |  Velocita'  |  100%  |  100  |  100  |  100  |


    

             Parte di provvedimento in formato grafico  

    

   APPENDICE III

   Criteri  e  procedure  per la designazione delle aree di controllo
delle emissioni di SOx emissioni di aree di controllo Sox


   (Regola 14)

   1.1.  Obiettivi  Lo scopo della presente appendice e' di fornire i
criteri e le procedure per la designazione delle aree di controllo di
emissioni Sox. L'obiettivo delle aree di controllo delle emissioni di
SO, e' di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento atmosferico
dalle  navi  e  dei  loro impatti pregiudizievoli sulla terra e sulle
aree marine.

   1.2.  L'area  per  il  controllo  di emissioni SoX dovrebbe essere
presa  in  considerazione  dall'Organizzazione  sin dall'inizio se e'
sostenuta da un bisogno necessario e dimostrato di prevenire, ridurre
e controllare l'inquinamento atmosferico da emissioni Sox provenienti
da navi.

   2.  Criteri  proposti  per la designazione di un area di controllo
delle emissioni Sobx

   2.1.  Una  proposta  all'Organizzazione  per  la  designazione  di
un'area  di controllo delle emissioni Sox puo' essere presentata solo
dagli  Stati  contraenti  del Protocollo del 1997. Laddove due o piu'
Stati  contraenti  abbiano  un  interesse  comune  in una particolare
aerea, essi dovrebbero formulare una proposta coordinata.

   2.2. La proposta dovra' includere

   2.2.1.   Una   chiara  delimitazione  dell'area  proposta  per  le
applicazioni  di  controlli  sulle emissioni Sox provenienti da navi,
assieme   ad   una   tabella   di   riferimento   in  cui  l'area  e'
contrassegnata;

   2.2.2.  una  descrizione  delle zone di terra e di mare che sono a
rischio per via degli impatti delle emissioni Sox;

   2.2.3. l'accertamento che le emissioni Sox provenienti da navi che
operano  nell'area  prevista  di  applicazione  dei  controlli  delle
emissioni SOx contribuiscono all'inquinamento atmosferico proveniente
dalle  Sox,  ivi  compresi  i  depositi  di  Sox  ed  i  loro impatti
pregiudizievoli  sulle  aree  di  terra  e  marine in considerazione.
Questo  accertamento  dovra'  includere una descrizione degli impatti
delle  emissioni  Sox sugli eco-sistemi terrestri ed acquatici, sulle
aree di naturale prodottivita', sugli habitat critici, sulla qualita'
dell'acqua la salute umana e le aree aventi una rilevanza culturale e
scientifica,  ove  applicabile.  Saranno individuate le fonti di dati
rilevanti, ivi comprese le metodologie utilizzate;

   2.2.4.    informazioni   rilevanti,   relative   alle   condizioni
meteorologiche  nell'area  di  applicazione  proposta per i controlli
sulle emissioni di Sox e le aree a rischio di terra e marine, nonche'
le  alle carte piu' utilizzate relative ai venti, oppure informazioni
relative  alle  condizioni  topografiche, geologiche, oceanografiche,
morfologiche,  o  ad  altre  condizioni  che possono dar luogo ad una
crescente  probabilita'  di  un  inquinamento  atmosferico  a livello
elevato o ai livelli di acidificazione;

   2.2.5.  la  natura  del  traffico delle navi nell'area prevista di
controllo  delle  emissioni  di  Sox,  ivi  compresi  i  modelli e la
densita' di tale traffico;

   2.2.6.  una  descrizione  delle misure di controllo adottate dallo
Stato  contraente  o  dagli Stati contraenti che le propongono, e che
sono  destinate  al  trattamento  delle  fonti  di  emissione Sox che
pregiudicano l'area a rischio installata e che operano in conformita'
alle  misure  da adottare in relazione alle disposizioni della Regola
14 dell'Allegato VI della presente Convenzione.

   2.3.  I  limiti  geografici  di  un'area  per  il  controllo delle
emissioni  Sox  sara'  basata sui criteri rilevanti di cui sopra, ivi
comprese  le  emissioni  di Sox ed i depositi delle navi che navigano
nell'area  proposta.  I  modelli  e  le  densita'  del  traffico e le
condizioni del vento.

   2.4.  Una  proposta  per  designare una determinata area in quanto
area   di   controllo   delle   emissioni  dovra'  essere  sottoposta
dall'Organizzazione  e  conformemente  alle  regole ed alle procedure
stabilite dall'Organizzazione.

   3.  Procedure per la valutazione e l'adozione di aree di controllo
delle emissioni Sox da parte dell'Organizzazione.

   3.1.  L'Organizzazione  esaminera'  ogni  proposta  che  le  viene
presentata da uno Stato contraente o da Stati contraenti.

   3.2.  Un'area per il controllo delle emissioni Sox sara' designata
per  mezzo  di  un  emendamento  al  presente  Allegato, considerato,
adottato   e  reso  effettivo  conformemente  all'articolo  16  della
Convenzione.

   3.3.  Nel  valutare la proposta, l'Organizzazione terra' conto dei
criteri da includere in ciascuna proposta di adozione, come stabilita
nella  sezione  2  di  cui  sopra,  ed i relativi costi per ridurre i
depositi  di  zolfo dalle navi quando sono comparate ai controlli con
basi terrestri. Si dovra' inoltre tener conto degli impatti economici
sulle navi che intraprendono commerci internazionali.

   4. Funzionamento delle aree di controllo per le emissioni Sox.

   4.1.   Le  Parti  che  hanno  navi  che  navigano  nell'area  sono
incoraggiate a sottoporre all'Organizzazione qualsiasi preoccupazione
relativa al funzionamento dell'area.



                            APPENDICE IV

              Approvazione del tipo e limiti operativi


   Per gli inceneritori a bordo


   (Regola 16)

   1.  Gli  inceneritori a bordo di navi descritti nella regola 16(2)
dovranno avere un certificato tipo dell'IMO per ciascun inceneritore.
Al   fine   di  ottenere  questo  certificato,  l'inceneritore  sara'
designato  e  costruito  secondo  parametri approvati descritti nella
Regola  16(2).  Ciascun  modello sara' sottoposto ad un'operazione di
collaudo  di tipo specifico nello stabilimento o in una struttura per
collaudi  approvata  e sotto la responsabilita' dell'Amministrazione,
utilizzando     le    seguenti    specifiche    standard    per    il
carburante/rifiuti,   del   tipo   approvato,   per   determinare  se
l'inceneritore  funziona entro i limiti specificati nel paragrafo (2)
della presente appendice.

   Morchia di carburante consistente in 75% di morchia da HUFO
   5% di carburante lubrificante
   20% di acqua emulsificata
   Detriti soli consistenti in 50% rifiuti di cibo
   50% di spazzatura contenente
   appross. 30% di carta
   appross. 40% di cartone
   appross. 10% di stracci
   appross. 20% di plastica.

   La  miscela  avra'  fino  al  50%  di  umidita' e 7% di solidi non
combustibili

   2. Gli inceneritori di cui alla Regola 16(2) funzionamento entro i
seguenti limiti:

   O2 in camera di combustione 6-12

   CO massimo nel condotto 200 mg/MJ

   Ammontare massimo di fuliggine Bacharach 3 oppure
   Ringelman 1 (20% di opacita)
   Un  ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un
brevissimo periodo, come la partenza)

   Componenti non bruciati

   In residui di ceneri Massimo 10% al peso

   Escursione termica/fuoruscit dalla camera di combustione

   (Un ammontare piu' elevato di fuliggine e' accettabile solo per un
brevissimo periodo, come la partenza)

   Componenti non bruciati in residui di cenere Massimo 10% al peso

   Escursione  termica  esterna  della  camera di combustione del gas
850-1200 gradi Celsius
   .sp3;
                             APPENDICE V

       INFORMAZIONI CHE DEBBONO ESSERE INSERITE NELLA NOTA DI
                          CONSEGNA A BORDO


                           (Regola 18(3))

   Nome e numero IMO della nave ricevente

   Porto

   Data di inizio della consegna

   Nome,  indirizzo e numero di telefono del fornitore del carburante
marittimo

   Nome/i del prodotto

   Quantita' in tonnellate metriche

   Densita' a 15°C, kg/m3

   Contenuto di zolfo (%m/m)

   Una  dichiarazione  firmata  e  certificata dal rappresentante del
fornitore  di  carburante che il carburante fornito e' in conformita'
con  la  regola  14  (1)  o  (4) (a) e con la regola 18 (1) di questo
Annesso.


          --------------------
          (1)  Far riferimento alle direttive per l'autorizzazione di
          organizzazione che agiscono per conto dell'Amministrazione,
          adottate  dall'Organismo  con  la risoluzione A339(18) e le
          Specificazioni    del    controllo   e   le   funzioni   di
          certificazione   delle   organizzazioni   riconosciute  che
          agiscono    per    conto    dell'Amministrazione   adottate
          dall'Organizzazione con la risoluzione A789 (19).
          (2) Far riferimento alla risoluzione MFPC 82(43). Direttive
          per  il  monitoraggio  del  contenuto mondiale di zolfo dei
          carburanti  residui  forniti  per  essere  usati a bordo di
          navi; vedere punto 9 delle informazioni addizionali.
          * Con riferimento alla Circ. 585. Standard per i sistemi di
          controllo delle emissioni di vapore.
          *  Con riferimento alla risoluzione MEPC 76(40). Specifiche
          standard per gli inceneritori a bordo di navi e risoluzione
          MEPC93(45).  Emendamenti  alle  specifiche standard per gli
          inceneritori a bordo.
          * Far riferimento alla risoluzione A 787(19). Procedure per
          il controllo da parte del porto di Stato come emendato da A
          882(21). Vedere vendite pubblicazioni PMI-6501.