Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di quindici Stati le cui flotte mercantili combinate costituiscono almeno il 50 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale , sono divenute Parti di detto Protocollo in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o, di adesione depositato dopo la data in cui il presente Protocollo entra in vigore avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito. 3. A decorrere dalla data in cui si considera che un emendamento al presente Protocollo e' stato accettato in conformita' all'articolo 16 della Convenzione ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato si applichera' al presente Protocollo come emendato.