(Protocollo - art. 6)
                             Articolo 6 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi  dopo  la
data in cui non meno di  quindici  Stati  le  cui  flotte  mercantili
combinate costituiscono almeno il 50 per  cento  della  stazza  lorda
della flotta mercantile mondiale  ,  sono  divenute  Parti  di  detto
Protocollo in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 
 
   2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o,
di adesione depositato dopo la data in  cui  il  presente  Protocollo
entra in vigore avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito. 
 
   3. A decorrere dalla data in cui si considera che  un  emendamento
al presente Protocollo e' stato accettato in conformita' all'articolo
16 della Convenzione ogni strumento di ratifica, di accettazione,  di
approvazione o di adesione  depositato  si  applichera'  al  presente
Protocollo come emendato.