(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7 
                              Denuncia 
 
   1. Il presente Protocollo  puo'  essere  denunciato  da  qualsiasi
Parte al presente Protocollo in qualsiasi momento dopo la scadenza di
un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Protocollo
entra in vigore per tale Parte. 
 
   2. La denuncia  sara'  effettuata  mediante  il  deposito  di  uno
strumento di denuncia da presso il Segretario Generale. 
 
   3. Ogni denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la ricezione della
notifica da parte del Segretario  Generale  o  dopo  la  scadenza  di
qualsiasi altro  periodo  piu'  lungo  eventualmente  indicato  nella
notifica. 
 
   4. Si considerera' che una denuncia del Protocollo  del  1978,  in
conformita' all'articolo VII dello stesso, include una  denuncia  del
presente Protocollo conformemente al presente articolo. Tale denuncia
avra' effetto alla data in cui la denuncia del Protocollo del 1978 ha
effetto in conformita' all'articolo VII di detto Protocollo.