Articolo 8 Depositario 1. Il presente Protocollo sara' depositato presso il Segretario Generale (di seguito denominato come "Depositario". 2. Il Depositario: a) informera' gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito riguardo a: (i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonche' della loro data; (ii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo; e (iii) il deposito di qualsiasi strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme alla data in cui e' stato ricevuto ed alla data in cui la denuncia ha effetto; e b) trasmettera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito. 3. Non appena il presente Protocollo entra in vigore, una copia certificata conforme dello stesso sara' trasmessa dal Depositano al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.