(Protocollo - art. 8)
                             Articolo 8 
                             Depositario 
 
   1. Il presente Protocollo sara' depositato  presso  il  Segretario
Generale (di seguito denominato come "Depositario". 
 
   2. Il Depositario: 
    a) informera' gli Stati che hanno firmato il presente  Protocollo
o che vi hanno aderito riguardo a: 
     (i) ogni nuova firma o deposito di uno  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, nonche' della loro data; 
     (ii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo; e 
     (iii)  il  deposito  di  qualsiasi  strumento  di  denuncia  del
presente Protocollo, insieme alla data in cui e' stato ricevuto ed 
alla data in cui la denuncia ha effetto; e 
    b)  trasmettera'  copie   certificate   conformi   del   presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
o che vi hanno aderito. 
 
   3. Non appena il presente Protocollo entra in  vigore,  una  copia
certificata conforme dello stesso sara' trasmessa dal  Depositano  al
Segretariato  delle  Nazioni  Unite  per  la  sua   registrazione   e
pubblicazione, in conformita' all'Articolo 102  dello  Statuto  delle
Nazioni Unite.