Art. 3.
                      (Copertura finanziaria).
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro  210.415  per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460
annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.