(Accordo - art. I)
                                                             Allegato 
 
    ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI 
                         DELL'AFRICA-EURASIA 
 
   LE PARTI CONTRAENTI, 
   RICORDANDO che la Convenzione  sulla  conservazione  delle  specie
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le
misure di cooperazione internazionale in  vista  della  conservazione
delle specie migratorie; 
   RICORDANDO inoltre che la prima sessione  della  Conferenza  delle
Parti alla Convenzione  tenuta  a  Bonn  nell'ottobre  del  1985,  ha
incaricato il  Segretariato  della  Convenzione  di  prendere  misure
appropriate per elaborare un Accordo sulle  Anatidae  del  Paleartico
occidentale; 
   CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una
parte  importante  della  diversita'  biologica  mondiale   e,   che,
conformemente all'intendimento  della  Convenzione  sulla  diversita'
biologica del 1992 e di Azione 21,  dovrebbero  essere  conservate  a
vantaggio delle generazioni presenti e future; 
   CONSAPEVOLI  dei  vantaggi   economici,   sociali,   culturali   e
ricreativi  derivanti  dai  prelievi  di  alcune  specie  di  uccelli
acquatici migratori e dei  valori  ambientale,  ecologico,  genetico,
scientifico, estetico, ricreativo, culturale,  sociale  ed  economico
degli uccelli acquatici migratori in generale; 
   CONVINTE che qualsiasi prelievo  di  uccelli  acquatici  migratori
deve   essere   effettuato   conformemente   al   concetto   dell'uso
sostenibile, in considerazione dello  stato  di  conservazione  della
specie in questione, sull'insieme della  sua  area  di  ripartizione,
nonche' delle sue caratteristiche biologiche; 
   CONSAPEVOLI  della  particolare   vulnerabilita'   degli   uccelli
acquatici migratori, dovuta al fatto che la loro  migrazione  avviene
su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide
la cui superficie diminuisce e si  degrada  a  seguito  di  attivita'
umane  non  conformi  al  principio  dell'uso  sostenibile,  come  lo
sottolinea la  Convenzione  relativa  alle  zone  umide  d'importanza
internazionali  particolarmente  in  quanto  habitat  degli   uccelli
acquatici, del 1971; 
   RICONOSCENDO il bisogno  di  adottare  immediatamente  misure  per
porre fine al declino delle specie di uccelli acquatici  migratori  e
dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi
di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia; 
   CONVINTE che la conclusione di un Accordo multilaterale e  la  sua
attuazione mediante misure coordinate e concertate contribuiranno  in
modo  significativo  ad  una  conservazione  efficace  degli  uccelli
acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un effetto  benefico
su numerose altre specie di fauna e di flora; 
   RICONOSCENDO che ai fini di un'applicazione efficace del  presente
Accordo, occorrera' fornire un aiuto, a  taluni  Stati  dell'area  di
ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua
relativa alle specie migratrici  di  uccelli  acquatici  ed  ai  loro
habitat, per la gestione di questi habitat e per la  creazione  o  il
miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate
dell'attuazione dell'Accordo. 
   HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE 
 
 
                             Articolo I 
 
       Portata di applicazione, definizioni e interpretazione 
 
   1. Il settore geografico di applicazione geografica  del  presente
Accordo e' 1 zona in cui si svolgono i sistemi  di  migrazione  degli
uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, come definita  all'Allegato  I
del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo". 
   2. Ai fini del presente Accordo: 
    (a)  "Convenzione"  significa  la  Convenzione  del  1979   sulla
conservazione  delle  specie  migratrici  appartenenti   alla   fauna
selvatica; 
    (b) "Segretario della Convenzione" significa  l'organo  istituito
conformemente all'Articolo IX della Convenzione; 
    (c) Per "Uccelli acquatici", s'intendono le specie di uccelli che
dipendono ecologicamente da zone umide durante una parte  almeno  del
loro  ciclo  annuale,  che  hanno  un'area  di  ripartizione  situata
interamente o parzialmente nella zona  dell'Accordo  e  che  figurano
all'Allegato 2 del presente Accordo; 
    (d)  "Segretariato  dell'Accordo"  significa  l'organo  istituito
conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo; 
    (e) Parti significa, salvo diversa indicazione del contesto ,  le
Parti al presente accordo; 
    (f) "Parti presenti e votanti" significa le parti presenti che si
sono espresse con un voto affermativo o negativo per  determinare  la
maggioranza, non si tiene conto delle astensioni  nel  conteggio  dei
voti espressi, 
    Inoltre,  le  espressioni  definite  nei  capoversi  1  (a)   (k)
dell'articolo I della Convenzione hanno il  medesimo  senso,  mutatis
mutandis, nel presente Accordo. 
 
   3. Il  presente  Accordo  costituisce  un  Accordo  ai  sensi  del
paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione. 
   4. Gli allegati del presente Accordo  ne  sono  parte  integrante.
Ogni riferimento all'Accordo costituisce altresi' un  riferimento  ai
suoi allegati.