Allegato ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA-EURASIA LE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratorie; RICORDANDO inoltre che la prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione tenuta a Bonn nell'ottobre del 1985, ha incaricato il Segretariato della Convenzione di prendere misure appropriate per elaborare un Accordo sulle Anatidae del Paleartico occidentale; CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversita' biologica mondiale e, che, conformemente all'intendimento della Convenzione sulla diversita' biologica del 1992 e di Azione 21, dovrebbero essere conservate a vantaggio delle generazioni presenti e future; CONSAPEVOLI dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e dei valori ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale; CONVINTE che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori deve essere effettuato conformemente al concetto dell'uso sostenibile, in considerazione dello stato di conservazione della specie in questione, sull'insieme della sua area di ripartizione, nonche' delle sue caratteristiche biologiche; CONSAPEVOLI della particolare vulnerabilita' degli uccelli acquatici migratori, dovuta al fatto che la loro migrazione avviene su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide la cui superficie diminuisce e si degrada a seguito di attivita' umane non conformi al principio dell'uso sostenibile, come lo sottolinea la Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionali particolarmente in quanto habitat degli uccelli acquatici, del 1971; RICONOSCENDO il bisogno di adottare immediatamente misure per porre fine al declino delle specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia; CONVINTE che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua attuazione mediante misure coordinate e concertate contribuiranno in modo significativo ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un effetto benefico su numerose altre specie di fauna e di flora; RICONOSCENDO che ai fini di un'applicazione efficace del presente Accordo, occorrera' fornire un aiuto, a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici ed ai loro habitat, per la gestione di questi habitat e per la creazione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell'attuazione dell'Accordo. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE Articolo I Portata di applicazione, definizioni e interpretazione 1. Il settore geografico di applicazione geografica del presente Accordo e' 1 zona in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, come definita all'Allegato I del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo". 2. Ai fini del presente Accordo: (a) "Convenzione" significa la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica; (b) "Segretario della Convenzione" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo IX della Convenzione; (c) Per "Uccelli acquatici", s'intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente da zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuale, che hanno un'area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo e che figurano all'Allegato 2 del presente Accordo; (d) "Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo; (e) Parti significa, salvo diversa indicazione del contesto , le Parti al presente accordo; (f) "Parti presenti e votanti" significa le parti presenti che si sono espresse con un voto affermativo o negativo per determinare la maggioranza, non si tiene conto delle astensioni nel conteggio dei voti espressi, Inoltre, le espressioni definite nei capoversi 1 (a) (k) dell'articolo I della Convenzione hanno il medesimo senso, mutatis mutandis, nel presente Accordo. 3. Il presente Accordo costituisce un Accordo ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione. 4. Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all'Accordo costituisce altresi' un riferimento ai suoi allegati.