(Accordo - art. X)
                             Articolo X 
 
                      Emendamento dell'Accordo 
 
   1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi sessione,
ordinaria o straordinaria, della Riunione delle Parti. 
   2. Ciascuna Parte puo' formulare proposte di emendamento. 
   3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento  accompagnata  da
un esposto dei motivi, e'  comunicato  al  segretariato  dell'Accordo
almeno centocinquanta giorni prima  dell'inizio  della  sessione.  Il
segretariato dell'Accordo ne trasmette senza indugio una  copia  alle
Parti. Ogni commento effettuato dalle Parti relativamente al testo e'
comunicato al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni
prima dell'inizio della sessione. Il prima possibile dopo la scadenza
di questo termine,  il  segretariato  comunica  alle  Parti  tutti  i
commenti ricevuti fino ad oggi. 
   4. Un emendamento al presente Accordo, diverso da  un  emendamento
ai suoi allegati, e' adottato a maggioranza di due terzi delle  Parti
presenti e votanti ed entra in vigore  per  le  Parti  che  lo  hanno
accettato, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi
delle Parti dell'Accordo, alla  data  di  adozione  dell'emendamento,
hanno depositato il loro strumento di  approvazione  dell'emendamento
presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno  strumento  di
approvazione dopo  la  data  in  cui  due  terzi  delle  Parti  hanno
depositato il loro  strumento  di  approvazione,  questo  emendamento
entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la  data  in  cui  detta
Parte ha depositato il suo strumento di approvazione. 
   5. Ogni nuovo allegato, nonche' ogni emendamento ad  un  allegato,
viene adottato a maggioranza di due  terzi  delle  Parti  presenti  e
votanti,  ed  entrera'  in  vigore  riguardo  a  tutte  le  Parti  il
novantesimo giorno dopo la loro  adozione  ad  opera  della  Riunione
delle Parti, salvo per le Parti che  avranno  formulato  una  riserva
conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo. 
   6. Durante il periodo di novanta giorni previsto  al  paragrafo  5
del presente Articolo, ciascuna Parte puo', per mezzo di una notifica
scritta  indirizzata  al  depositario,  formulare  una  riserva   nei
confronti di un nuovo allegato o di un  emendamento  ad  un  allegato
Tale riserva puo' essere ritirata in qualsiasi momento per  mezzo  di
una notifica scritta inviata al  depositario:  il  nuovo  allegato  o
emendamento entrera' quindi in vigore per detta Parte  il  trentesimo
giorno dopo la data di ritiro della riserva.