(Accordo - art. XII)
                            Articolo XII 
 
                    Soluzione delle controversie 
 
   1.  Ogni  controversia  sorta  fra  due  o  piu'  Parti   riguardo
all'interpretazione  o  all'applicazione   delle   disposizioni   del
presente  Accordo,  sara'  oggetto  di  negoziazioni  fra  le   Parti
interessate: 
    1. Se questa  controversia  non  puo'  essere  risolta  nel  modo
previsto al paragrafo I del presente Articolo, le Parti  possono,  di
comune accordo,  sottoporre  la  controversia  ad  un  arbitrato,  in
particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le
Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo
arbitrale.