(Accordo - art. XIV)
                            Articolo XIV 
 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente Accordo entrera' in  vigore  il  primo  giorno  del
terzo mese dopo che quattordici Stati dell'area  di  ripartizione,  o
organizzazioni d'integrazione economica generale, di cui almeno sette
dell'Africa e sette dell'Eurasia lo avranno firmato senza riserva  di
ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato  il  loro
strumento  di  ratifica,   di   accettazione,   o   di   approvazione
conformemente all'Articolo XIII del presente Accordo. 
   2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione o ogni  organizzazione
d'integrazione economica regionale che: 
    (a) firmera' il presente Accordo senza riserva  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione, oppure; 
    (b) lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure; 
    (c) vi aderira', successivamente alla data in cui  il  numero  di
Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione
economica  regionale,  richiesto  per  l'entrata  in  vigore  l'hanno
firmato senza riserva o, se del caso, lo hanno ratificato,  accettato
o approvato, il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno
del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al  deposito  da
parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento
di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.