(Accordo - art. XV)
                             Articolo XV 
 
                               Riserve 
 
   Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di
riserve  generali.  Tuttavia,  qualsiasi   Stato   o   organizzazione
d'integrazione economica regionale puo', firmando  senza  riserva  di
ratifica, di accettazione o di approvazione o, a  seconda  dei  casi,
depositando il proprio strumento di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione  o  di  adesione,  formulare  una  particolare   riserva
riguardo ad ogni specie coperta dall'Accordo o  ad  ogni  particolare
disposizione del Piano d'azione. Questa riserva puo' essere  ritirata
dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha formulata,  per  mezzo  di
una  notifica  scritta  indirizzata  al  depositario;  tale  Stato  o
organizzazione diverra' vincolato dalle disposizioni che erano  state
oggetto di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di  ritiro
di tale riserva.