Articolo XV Riserve Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale puo', firmando senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, a seconda dei casi, depositando il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una particolare riserva riguardo ad ogni specie coperta dall'Accordo o ad ogni particolare disposizione del Piano d'azione. Questa riserva puo' essere ritirata dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha formulata, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario; tale Stato o organizzazione diverra' vincolato dalle disposizioni che erano state oggetto di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.