(Accordo - art. XVI)
                            Articolo XVI 
 
                              Denuncia 
 
   Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il  presente
Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. 
Tale denuncia avra' effetto dodici  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Depositario avra' ricevuto detta notifica.