(Accordo - art. XVII)
                            Articolo XVII 
 
                             Depositario 
 
   1. Il testo originale  del  presente  Accordo.  in  lingua  araba,
francese, inglese  e  russa,  ciascuna  di  queste  versioni  essendo
ugualmente autentica, sara' depositato presso il  Governo  del  Regno
dei Paesi Bassi che ne e' depositario. Il  Depositario  fa  pervenire
copie certificate conformi di ciascuna di queste versioni a tutti gli
Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale
menzionate all'Articolo XIII,  paragrafo  I,  del  presente  Accordo,
nonche' al segretariato  dell'Accordo  dopo  che  quest'ultimo  sara'
costituito. 
   2. A decorrere dal momento dell'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo,  una  copia  certificata  conforme   viene   trasmessa   dal
depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
ai fini della  registrazione  e  della  pubblicazione,  conformemente
all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 
   3.  Il  depositario  informa  tutti   gli   Stati   e   tutte   le
organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del
presente Accordo,  o  che  hanno  aderito  allo  stesso,  nonche'  il
segretariato dell'Accordo: 
    (a) di ciascuna firma; 
    (b)  di  ogni  deposito   dello   strumento   di   ratifica,   di
accettazione, di approvazione o di adesione; 
    (c) della data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni
nuovo allegato nonche' di qualsiasi emendamento all'Accordo o ai suoi
allegati; 
    (d) di ogni riserva  riguardo  ad  un  nuovo  allegato  o  di  un
emendamento ad un allegato; 
    (e) di qualsiasi notifica di ritiro di riserve; 
    (f) di qualsiasi notifica di denuncia del presente Accordo. 
 
   Il  Depositario  trasmette  a  tutti  gli  Stati  ed  a  tutte  le
organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale  firmatarie  del
presente  Accordo,  o  che  vi  hanno  aderito,  ed  al  segretariato
dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni nuovo allegato  e  di
ogni emendamento all'Accordo ed ai suoi allegati. In fede di  che,  i
sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati,  hanno  firmato  il
presente Accordo.