Articolo XVII Depositario 1. Il testo originale del presente Accordo. in lingua araba, francese, inglese e russa, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi che ne e' depositario. Il Depositario fa pervenire copie certificate conformi di ciascuna di queste versioni a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionate all'Articolo XIII, paragrafo I, del presente Accordo, nonche' al segretariato dell'Accordo dopo che quest'ultimo sara' costituito. 2. A decorrere dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme viene trasmessa dal depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. 3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che hanno aderito allo stesso, nonche' il segretariato dell'Accordo: (a) di ciascuna firma; (b) di ogni deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; (c) della data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni nuovo allegato nonche' di qualsiasi emendamento all'Accordo o ai suoi allegati; (d) di ogni riserva riguardo ad un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato; (e) di qualsiasi notifica di ritiro di riserve; (f) di qualsiasi notifica di denuncia del presente Accordo. Il Depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni nuovo allegato e di ogni emendamento all'Accordo ed ai suoi allegati. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.