(Accordo - art. II)
                             Articolo II 
 
                        Principi fondamentali 
 
   1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire
le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni  di
conservazione  tal  fine  esse  adottano,  nei  limiti   della   loro
giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche'
i particolari provvedimenti previsti nel Piano  di  azione  stabilito
nell'Articolo IV del presente Accordo. 
   2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1  precedente  le  Parti
dovrebbero tener conto del principio di precauzione.