Articolo II Principi fondamentali 1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione tal fine esse adottano, nei limiti della loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche' i particolari provvedimenti previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo. 2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.