(Accordo - Allegato 3)
                             Allegato 3 
 
                           PIANO D'AZIONE 
 
 
   1. Sfera di applicazione 
 
   1.1 Il Piano d'azione e' applicabile alle popolazioni  di  uccelli
acquatici migratori figuranti alla tabella 1 del presente allegato  (
di seguito denominata "Tabella 1"). 
   1.2 La Tabella 1 e' parte integrante del presente  allegato.  Ogni
riferimento al Piano d'azione costituisce anche un  riferimento  alla
Tabella 1. 
 
 
2. Conservazione delle specie 
 
2.1 Misure giuridiche 
 
   2.1.1 Le Parti aventi popolazioni che  figurano  nella  colonna  A
della  tabella  1  del  presente  Piano  d'Azione   garantiscono   la
protezione  di  tali  popolazioni  conformemente  all'Articolo   III,
paragrafo  2  (a)  dell'Accordo.  In  particolare,  fatte  salve   le
disposizioni del paragrafo 2.1.3 di seguito, tali Parti: 
    a)  vietano  di  prelevare  gli  uccelli  e  le  uova  di  queste
popolazioni che si trovano sul loro territorio; 
    b)   vietano   le   perturbazioni   intenzionali   qualora   tali
perturbazioni  fossero  significative  per  la  conservazione   della
popolazione interessata; 
    c) vietano la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli  di
queste popolazioni nonche' delle loro uova quando questi ultimi  sono
stati prelevati trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione  del
capoverso a) precedente, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio
di qualsiasi parte o  prodotto  agevolmente  identificabile  di  tali
uccelli e delle loro uova. 
 
   Facendo eccezione  a  queste  regole,  ed  esclusivamente  per  le
popolazioni appartenenti alle  categorie  2  e  3  della  colonna  A,
segnalate da un asterisco, la caccia puo' proseguire in  base  ad  un
uso sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni e' una  prassi
culturale tradizionale. Tale  uso  sostenibile  sara'  praticato  nel
quadro di disposizioni speciali di  un  piano  d'azione  per  specie,
stabilito ad un livello internazionale appropriato. 
   2.1.2 Le Parti che hanno  popolazioni  figuranti  alla  tabella  1
regolamentano  il  prelievo  di  uccelli  e  di  uova  di  tutte   le
popolazioni  iscritte  nella  colonna  B  della  tabella  I.   Questa
regolamentazione intende mantenere,  o  contribuire  al  restauro  di
queste popolazioni in uno stato  di  conservazione  favorevole  e  di
accertarsi, sulla base delle migliori  conoscenze  disponibili  sulla
dinamica delle popolazioni, che ogni prelievo o  altra  utilizzazione
di tali uccelli o uova sia  duratura.  In  modo  particolare,  questa
regolamentazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3  in
appresso: 
    a)  vietera'  il  prelievo  di  uccelli  che  appartengono   alle
popolazioni interessate durante le varie fasi  della  riproduzione  e
dell'allevamento dei piccoli e  durante  il  loro  ritorno  verso  il
luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo a un effetto
sfavorevole  sullo   stato   di   conservazione   della   popolazione
interessata; 
    b) regolamentera' le modalita' di prelievo, 
    c) istituira'  limiti  per  il  prelievo,  qualora  cio'  risulti
appropriato, ed effettuera' controlli adeguati al fine di  accertarsi
che tali limiti sono stati rispettati; 
    d) vietera' la detenzione, l'uso ed il  commercio  degli  uccelli
delle popolazioni interessate  e  delle  loro  uova  che  sono  state
prelevate trasgredendo i  divieti  stabiliti  in  applicazione  delle
norme del presente paragrafo, nonche'  la  detenzione,  l'uso  ed  il
commercio di qualsiasi parte di tali uccelli e delle loro uova; 
 
   2.1.3 Qualora non vi  sia  un'altra  soluzione  soddisfacente,  le
Parti possono concedere deroghe ai  divieti  stabiliti  ai  paragrafi
2.1.1 e 2.1.2., fatte salve le disposizioni dell'art. 111,  paragrafo
5 della Convenzione, per i seguenti motivi: 
    a) impedire danni importanti alle  coltivazioni,  alle  acque  ed
alle pescherie; 
    b) nell'interesse della sicurezza  aerea  o  di  altri  interessi
pubblici prioritari; 
    c) per fini di ricerca  e  d'insegnamento,  di  reintegrazione  ,
nonche' per l'allevamento richiesto per questi fini; 
    d) per consentire, in condizioni  rigorosamente  controllate,  in
modo selettivo ed in misura limitata, il prelievo e la  detenzione  o
ogni altro uso giudizioso di taluni uccelli in piccole quantita'; 
    e) allo scopo di migliorare la propagazione  o  la  sopravvivenza
delle popolazioni interessate. 
 
   Tali  deroghe  saranno  precise  per  quanto  riguarda   il   loro
contenuto, e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti informano al
piu' presto il segretariato dell'Accordo di ogni deroga  concessa  in
forza di tale disposizione. 
 
2.2 Piani d'azione per specie 
 
   2.2.1 Le Parti cooperano in vista di elaborare e di attuare  piani
d'azione internazionali per  specie,  per  le  popolazioni  figuranti
nella categoria A  della  Tabella  1.  i1  segretariato  dell'Accordo
coordina  l'elaborazione,  l'armonizzazione  e  la  realizzazione  di
questi piani. 
   2.2.2 Le Parti predispongono ed attuano piani  d'azione  nazionali
per specie al fine di migliorare lo stato di  conservazione  generale
delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.  Tali
piani includono norme speciali relative alle popolazioni indicate  da
un asterisco. Ove appropriato, si dovra'  tener  conto  del  problema
dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori, per via
di un'individuazione scorretta. 
 
2.3 Misure di emergenza 
 
   Le Parti  elaborano  ed  applicano  misure  di  emergenza  per  le
popolazioni  che  figurano  nella  tabella  1,  allorche'  condizioni
eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in  un  luogo
qualsiasi nella  zona  dell'Accordo,  cooperando  fra  di  loro  ogni
qualvolta cio' sia possibile e pertinente. 
 
2.4 Reintegrazione 
 
   Le Parti esercitano la massima vigilanza  quando  popolazioni  che
figurano nella tabella 1  sono  reintegrate  in  settori  della  loro
tradizionale zona di ripartizione da cui erano scomparse Le Parti  si
adoperano in vista di elaborare ed applicare un piano dettagliato  di
reintegrazione basato su studi scientifici appropriati.  I  piani  di
reintegrazione dovrebbero essere parte integrante dei piani  d'azione
nazionale e, se  del  caso  dei  piani  d'azione  internazionale  per
specie. Il piano di reintegrazione  dovrebbe  comportare  uno  studio
dell'impatto sull'ambiente; esso e' oggetto di  un'ampia  diffusione.
Le Parti  informano  in  anticipo  il  segretariato  dell'Accordo  su
qualsiasi piano di reintegrazione per le popolazioni figuranti  nella
tabella 1. 
 
2.5 Introduzioni 
 
   2.5.1 Le Parti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione
di specie animali e vegetali non indigene,  suscettibili  di  nuocere
alle popolazioni che figurano alla tabella 1. 
   2.5.2 Le Parti, se lo ritengono necessario, si accertano che siano
prese precauzioni appropriate per  evitare  la  fuga  accidentale  di
uccelli in cattivita' appartenenti a specie non indigene. 
   2.5.3 Per quanto possibile e qualora cio' risulti appropriato,  le
Parti prendono misure, ivi comprese misure di  prelievo,per  fare  in
modo che, quando specie non indigene o loro ibridi  sono  gia'  state
introdotte nel loro territorio,  tali  specie,  o  loro  ibridi,  non
costituiscano un potenziale pericolo  per  le  popolazioni  figuranti
alla tabella 1. 
 
 
3. Conservazione degli habitat 
 
   3.1.1 Le Parti, in collegamento, qualora cio' risulti appropriato,
con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e  pubblicano
inventari nazionali degli  habitat  esistenti  sul  loro  territorio,
importanti per le popolazioni che figurano alla tabella 1. 
   3.1.2 Le Parti si adoperano, a titolo prioritario, per individuare
tutti  i  siti  di  rilevanza  internazionale  o  nazionale  per   le
popolazioni figuranti alla tabella 1. 
 
3.2 Conservazione degli spazi 
 
   3.2.1 Le Parti fanno il possibile per perseguire la  creazione  di
aree protette  al  fine  di  conservare  habitat  importanti  per  le
popolazioni che figurano nella tabella 1  ed  elaborare  e  applicare
piani di gestione per queste aree. 
   3.2.2 Le Parti fanno il possibile  per  garantire  una  protezione
speciale alle zone umide che sono conformi ai criteri di rilevanza 
nazionale accettati a livello internazionale 
   3.2.3 Le Parti fanno il possibile per utilizzare in modo razionale
e duraturo tutte le zone umide del  loro  territorio  In  particolare
esse fanno in modo di evitare il degrado e la perdita di habitat  che
ospitano popolazioni figuranti alla tabella 1. In  particolare,  esse
si sforzano di: 
    a) fare in modo che siano attuate misure regolamentari  adeguate,
conformi  ad  ogni  norma   accettata   a   livello   internazionale,
concernente l'utilizzazione di prodotti chimici per uso  agricolo,  e
lo scarico delle acque  reflue,  e  aventi  come  oggetto  quello  di
ridurre al minimo gli impatti  sfavorevoli  di  tali  prassi  per  le
popolazioni figuranti alla tabella 1; 
    b) predisporre  e  diffondere  una  documentazione  nelle  lingue
appropriate, descrivente le regolamentazioni, le norme et  le  misure
di controllo corrispondenti in vigore  ed  i  loro  vantaggi  per  la
popolazione e la vita selvatica. 
 
   3.2.4 Le Parti fanno in modo di elaborare strategie fondate  sugli
ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni
figuranti alla tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni 
che sono disperse 
 
3.3 Riabilitazione e restauro 
 
   Ogni qualvolta cio' sia possibile  ed  appropriato,  le  Parti  si
sforzano di riabilitare e  restaurare  le  zone  che  precedentemente
erano importanti per le popolazioni figuranti alla tabella 1. 
 
 
4. Gestione delle attivita' umane 
 
4.1 Caccia 
 
   4.1.1 Le Parti cooperano per fare in modo che la loro legislazione
sulla caccia applichi  il  principio  dell'uso  sostenibile  come  lo
prevede il presente Piano d'azione, in considerazione della totalita'
dell'area di ripartizione geografica  delle  popolazioni  di  uccelli
acquatici  interessati  e  delle  caratteristiche  del   loro   ciclo
biologico. 
   4.1.2 Le Parti informano il  segretariato  dell'Accordo  circa  la
loro legislazione sulla caccia  delle  popolazioni  che  figura  alla
tabella 1. 
   4.1.3  Le  Parti  cooperano  al  fine  di  sviluppare  un  sistema
fattibile e armonizzato per la raccolta di dati sui prelievi, al fine
di valutare il prelievo annuale fatto sulle popolazioni che  figurano
nella tabella 1. Esse forniscono al segretariato  le  stime  relative
alla totalita' dei prelievi annuali per ciascuno popolazione,  quando
tali informazioni sono disponibili. 
   4.1.4 Le Parti  fanno  il  possibile  per  eliminare  l'uso  della
graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000. 
   4.1.5 Le Parti elaborano ed applicano misure per  ridurre  e,  per
quanto possibile, eliminare l'uso di esche avvelenate. 
   4.1.6 Le Parti elaborano ed applicano misure per  ridurre,  e  per
quanto possibile, eliminare i prelievi illegali. 
   4.1.7 Ove appropriato,  le  Parti  incoraggiano  i  cacciatori  ai
livelli  locale,  nazionale  ed  internazionale  a  formare  le  loro
associazioni  o  organizzazioni,  al  fine  di  coordinare  le   loro
attivita' ed attuare il concetto di uso sostenibile. 
   4.1.8 Le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'istituzione di  un
esame di idoneita' obbligatorio per i  cacciatori  comprendente,  tra
l'altro, l'identificazione degli uccelli. 
 
4.2 Ecoturismo 
 
   4.2.1 Salvo se si tratta di zone centrali  di  aree  protette,  le
Parti incoraggiano, ove appropriato, l'elaborazione di  programmi  di
cooperazione fra tutti gli interessati, per sviluppare un  ecoturismo
adattato ed appropriato nelle zone umide  dove  sono  concentrate  le
popolazioni di cui alla tabella 1. 
   4.2.2  Le   Parti,   in   cooperazione   con   le   organizzazioni
internazionali competenti, fanno ogni sforzo per valutare i costi,  i
vantaggi  e   le   altre   conseguenze   suscettibili   di   derivare
dall'ecoturismo  in  zone   umide   comportanti   concentrazioni   di
popolazioni figuranti  nella  tabella  1,  scelte  a  tal  fine  Esse
comunicano  al  segretariato  dell'Accordo  il  risultato   di   ogni
valutazione in tal modo intrapresa. 
 
4.3 Altre attivita' umane 
 
   4.3.1 Le Parti valutano l'impatto  dei  progetti  suscettibili  di
creare conflitti fra le popolazioni figuranti alla tabella 1  che  si
trovano nelle aree menzionate al paragrafo 3.2. di cui  sopra  e  gli
interessi umani, e fanno in modo che i risultati di tali  valutazioni
siano messi a disposizione del pubblico. 
   4.3.2 Le Parti fanno il possibile per raccogliere informazioni sui
vari danni causati, in particolare alle coltivazioni, da  popolazioni
figuranti alla tabella 1 e trasmettono un  rapporto  al  segretariato
dell'Accordo, relativo ai risultati ottenuti. 
   4.3.3 Le Parti  cooperano  al  fine  di  individuare  le  tecniche
appropriate per ridurre ad un livello minimo o attenuare gli  effetti
dei danni  causati  in  modo  particolare  alle  coltivazioni,  dalle
popolazioni figuranti alla tabella 1, facendo appello  all'esperienza
acquisita altrove nel mondo. 
   4.3.4 Le Parti cooperano al fine di elaborare piani  d'azione  per
specie, destinati alle popolazioni che causano  danni  significativi,
in  particolare  alle  coltivazioni.  Il  segretariato   dell'Accordo
coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di tali piani. 
   4.3.5 Le Parti, per quanto possibile, incoraggiano  l'applicazione
di norme ambientali ad  alto  livello  per  la  pianificazione  e  la
costruzione di attrezzature, in vista di ridurre ad un livello minimo
l'impatto di queste ultime sulle popolazioni figuranti nella  tabella
1. Esse dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre ad  un
livello minimo l'impatto delle attrezzature  gia'  esistenti  qualora
divenga evidente che queste ultime hanno un impatto sfavorevole sulle
popolazioni interessate. 
   4.3.6  Qualora  perturbazioni  umane   minaccino   lo   stato   di
conservazione delle popolazioni di  uccelli  acquatici  che  figurano
nella  tabella  1,  le  Parti  faranno  ogni  sforzo   per   prendere
provvedimenti in  vista  di  ridurre  la  minaccia.  I  provvedimenti
appropriati potrebbero comportare, fra l'altro, all'interno  di  zone
protette, fa creazione di zone libere da ogni perturbazione,  il  cui
accesso sarebbe vietato al pubblico. 
 
 
5. Ricerca e sorveglianza continua 
 
   5.1 Le Parti si adoperano per svolgere indagini sul campo in  zone
poco conosciute in cui potrebbero trovarsi concentrazioni  importanti
di popolazioni  figuranti  nella  tabella  1.  I  risultati  di  tali
indagini sono ampiamente diffusi. 
   5.2 Le Parti si adoperano per effettuare  regolarmente  visite  di
verifica alle popolazioni che figurano alla tabella 1. I risultati di
queste verifiche sono pubblicati o  indirizzati  alle  organizzazioni
internazionali appropriate,  al  fine  di  consentire  l'esame  della
situazione e delle tendenze delle popolazioni. 
   5.3 Le Parti cooperano al fine di migliorare la valutazione  delle
tendenze delle popolazioni di uccelli in quanto  criterio  indicativo
dello stato di queste popolazioni. 
   5.4 Le Parti cooperano in vista di determinare  gli  itinerari  di
migrazione di tutte le  popolazioni  che  figurano  alla  tabella  1,
avvalendosi delle cognizioni disponibili sulle ripartizioni di queste
popolazioni in  periodi  di  riproduzione  e  all'infuori  di  questi
periodi, nonche'  sui  risultati  dei  censimenti  e  partecipando  a
programmi coordinati d'inanellamento. 
   5.5 Le Parti fanno  ogni  sforzo  per  intraprendere  e  sostenere
progetti congiunti di  ricerca  sull'ecologia  e  la  dinamica  delle
popolazioni figuranti nella tabella 1 e sui loro habitat, in vista di
determinare  i  loro   bisogni   specifici,   nonche'   le   tecniche
maggiormente appropriate per la loro conservazione e gestione. 
   5.6 Le Parti si adoperano per effettuare studi sugli effetti della
scomparsa e del degrado delle zone umide, nonche' delle perturbazioni
sulla capacita' di accoglienza  delle  zone  umide  utilizzate  dalle
popolazioni che figurano nella tabella 1, come pure  sulle  abitudini
di migrazione di queste popolazioni. 
   5.7 Le Parti fanno ogni sforzo per realizzare  studi  sull'impatto
della caccia  e  del  commercio  sulle  popolazioni  figuranti  nella
tabella 1 e sulla rilevanza di  queste  forme  di  utilizzazione  per
l'economia locale e nazionale. 
   5.8  Le  Parti  si  adoperano  in  vista  di  cooperare   con   le
organizzazioni internazionali competenti e concedere loro un sostegno
a progetti di ricerca e di sorveglianza continua. 
 
 
6. Istruzione e formazione 
 
   6.1 Le Parti, ove cio' risulti necessario, elaborano programmi  di
formazione  per  fare   in   modo   che   il   personale   incaricato
dell'applicazione del Piano d'azione sia in  possesso  di  cognizioni
sufficienti per applicarlo efficacemente. 
   6.2  Le  Parti  cooperano  tra  di  loro  e  con  il  segretariato
dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e scambiare
la documentazione disponibile. 
   6.3 Le Parti si adoperano per  elaborare  programmi,  documenti  e
meccanismi d'informazione affinche' il pubblico in generale abbia una
maggiore consapevolezza degli obiettivi,  delle  disposizioni  e  del
contenuto del Piano d'azione. 
   A tale riguardo, deve essere  concessa  un'attenzione  particolare
alle persone che  vivono  all'interno  ed  intorno  alle  zone  umide
rilevanti, agli utenti di tali zone (cacciatori,  pescatori,  turisti
ecc.) alle autorita' locali ed agli altri decisionisti. 
   6.4 Le  Parti  si  adoperano  al  fine  di  promulgare  specifiche
campagne  per  la  sensibilizzazione  del  pubblico   riguardo   alla
conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1. 
 
 
7. Misure di applicazione 
 
   7.1  Quando  applicano  questo  Piano  d'azione,  le  Parti  danno
priorita', ove  appropriato,  alle  popolazioni  che  figurano  nella
colonna A della tabella 1. 
   7.2 Quando piu' popolazioni della stessa  specie  figuranti  nella
tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte, detta Parte applica
misure  di  conservazione  appropriate  alla   popolazione   o   alle
popolazioni il cui stato di conservazione e' meno favorevole. 
   7.3 Il segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il comitato
tecnico e con  l'assistenza  di  esperti  degli  Stati  dell'area  di
ripartizione coordina l'elaborazione di direttive  di  conservazione,
conformemente all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le  Parti
nell'applicazione del Piano d'azione. Il segretariato dell'Accordo fa
in modo, quando cio' e' possibile, di garantire la coerenza  di  tali
direttive con quelle approvate in base ai termini di altri  strumenti
internazionali. Le direttive di conservazione mirano ad introdurre il
principio dell'utilizzazione sostenibile. Esse vertono, tra  l'altro,
su: 
    a) i piani d'azione per specie; 
    b) le misure di emergenza; 
    c) la preparazione degli inventari  dei  siti  e  dei  metodi  di
gestione degli habitat; 
    d) le prassi per la caccia; 
    e) il commercio degli uccelli acquatici; 
    f) il turismo; 
    g) le misure per ridurre i danni ai raccolti; 
    h) un protocollo di sorveglianza degli uccelli acquatici; 
 
   7.4 In coordinamento con  il  comitato  tecnico  e  le  Parti,  il
segretariato   dell'Accordo   predispone   una   serie    di    studi
internazionali necessari per l'applicazione di tale  Piano  d'azione,
in particolare per quanto riguarda: 
    a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze; 
    b) le lacune  nelle  informazioni  provenienti  da  indagini  sul
campo; 
    c) le reti di siti  utilizzati  da  ciascuna  popolazione  ,  ivi
compreso l'esame  dello  statuto  di  protezione  per  ciascun  sito,
nonche' le misure di gestione adottate in ciascun caso; 
    d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2
del presente Accordo applicabili  alla  caccia  ed  al  commercio  in
ciascun paese; 
    e) la fase di preparazione e la messa in opera dei piani d'azione
per specie; 
    f) i progetti di reintegrazione; 
    g) lo stato  delle  specie  di  uccelli  acquatici  non  indigeni
introdotti e dei loro ibridi. 
 
   7.5 Il segretariato dell'Accordo fa  il  possibile  affinche'  gli
studi menzionati al paragrafo 7.4 di cui sopra  siano  realizzati  ad
intervalli non superiori a tre anni. 
   7.6  Il  comitato  tecnico  valuta  le  direttive  e   gli   studi
predisposti nei termini dei paragrafi 7.3  e  7.4  e  predispone  dei
progetti di raccomandazioni  e  di  risoluzioni  relativi  alla  loro
elaborazione, contenuto e applicazione, che saranno  sottoposti  alle
sessioni della Riunione delle Parti. 
   7.7 Il segretariato dell'Accordo  procede  regolarmente  all'esame
dei meccanismi suscettibili di fornire risorse  addizionali  (crediti
ed assistenza tecnica) per la realizzazione  del  Piano  d'azione,  e
sottopone a tale riguardo  un  rapporto  alla  Riunione  delle  Parti
durante ogni sua sessione ordinaria.