Allegato 3 PIANO D'AZIONE 1. Sfera di applicazione 1.1 Il Piano d'azione e' applicabile alle popolazioni di uccelli acquatici migratori figuranti alla tabella 1 del presente allegato ( di seguito denominata "Tabella 1"). 1.2 La Tabella 1 e' parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al Piano d'azione costituisce anche un riferimento alla Tabella 1. 2. Conservazione delle specie 2.1 Misure giuridiche 2.1.1 Le Parti aventi popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1 del presente Piano d'Azione garantiscono la protezione di tali popolazioni conformemente all'Articolo III, paragrafo 2 (a) dell'Accordo. In particolare, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 di seguito, tali Parti: a) vietano di prelevare gli uccelli e le uova di queste popolazioni che si trovano sul loro territorio; b) vietano le perturbazioni intenzionali qualora tali perturbazioni fossero significative per la conservazione della popolazione interessata; c) vietano la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli di queste popolazioni nonche' delle loro uova quando questi ultimi sono stati prelevati trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione del capoverso a) precedente, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte o prodotto agevolmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova. Facendo eccezione a queste regole, ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A, segnalate da un asterisco, la caccia puo' proseguire in base ad un uso sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni e' una prassi culturale tradizionale. Tale uso sostenibile sara' praticato nel quadro di disposizioni speciali di un piano d'azione per specie, stabilito ad un livello internazionale appropriato. 2.1.2 Le Parti che hanno popolazioni figuranti alla tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e di uova di tutte le popolazioni iscritte nella colonna B della tabella I. Questa regolamentazione intende mantenere, o contribuire al restauro di queste popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di accertarsi, sulla base delle migliori conoscenze disponibili sulla dinamica delle popolazioni, che ogni prelievo o altra utilizzazione di tali uccelli o uova sia duratura. In modo particolare, questa regolamentazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 in appresso: a) vietera' il prelievo di uccelli che appartengono alle popolazioni interessate durante le varie fasi della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso il luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo a un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata; b) regolamentera' le modalita' di prelievo, c) istituira' limiti per il prelievo, qualora cio' risulti appropriato, ed effettuera' controlli adeguati al fine di accertarsi che tali limiti sono stati rispettati; d) vietera' la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova che sono state prelevate trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione delle norme del presente paragrafo, nonche' la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte di tali uccelli e delle loro uova; 2.1.3 Qualora non vi sia un'altra soluzione soddisfacente, le Parti possono concedere deroghe ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2., fatte salve le disposizioni dell'art. 111, paragrafo 5 della Convenzione, per i seguenti motivi: a) impedire danni importanti alle coltivazioni, alle acque ed alle pescherie; b) nell'interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; c) per fini di ricerca e d'insegnamento, di reintegrazione , nonche' per l'allevamento richiesto per questi fini; d) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, in modo selettivo ed in misura limitata, il prelievo e la detenzione o ogni altro uso giudizioso di taluni uccelli in piccole quantita'; e) allo scopo di migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate. Tali deroghe saranno precise per quanto riguarda il loro contenuto, e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti informano al piu' presto il segretariato dell'Accordo di ogni deroga concessa in forza di tale disposizione. 2.2 Piani d'azione per specie 2.2.1 Le Parti cooperano in vista di elaborare e di attuare piani d'azione internazionali per specie, per le popolazioni figuranti nella categoria A della Tabella 1. i1 segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione, l'armonizzazione e la realizzazione di questi piani. 2.2.2 Le Parti predispongono ed attuano piani d'azione nazionali per specie al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani includono norme speciali relative alle popolazioni indicate da un asterisco. Ove appropriato, si dovra' tener conto del problema dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori, per via di un'individuazione scorretta. 2.3 Misure di emergenza Le Parti elaborano ed applicano misure di emergenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1, allorche' condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in un luogo qualsiasi nella zona dell'Accordo, cooperando fra di loro ogni qualvolta cio' sia possibile e pertinente. 2.4 Reintegrazione Le Parti esercitano la massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 sono reintegrate in settori della loro tradizionale zona di ripartizione da cui erano scomparse Le Parti si adoperano in vista di elaborare ed applicare un piano dettagliato di reintegrazione basato su studi scientifici appropriati. I piani di reintegrazione dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionale e, se del caso dei piani d'azione internazionale per specie. Il piano di reintegrazione dovrebbe comportare uno studio dell'impatto sull'ambiente; esso e' oggetto di un'ampia diffusione. Le Parti informano in anticipo il segretariato dell'Accordo su qualsiasi piano di reintegrazione per le popolazioni figuranti nella tabella 1. 2.5 Introduzioni 2.5.1 Le Parti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione di specie animali e vegetali non indigene, suscettibili di nuocere alle popolazioni che figurano alla tabella 1. 2.5.2 Le Parti, se lo ritengono necessario, si accertano che siano prese precauzioni appropriate per evitare la fuga accidentale di uccelli in cattivita' appartenenti a specie non indigene. 2.5.3 Per quanto possibile e qualora cio' risulti appropriato, le Parti prendono misure, ivi comprese misure di prelievo,per fare in modo che, quando specie non indigene o loro ibridi sono gia' state introdotte nel loro territorio, tali specie, o loro ibridi, non costituiscano un potenziale pericolo per le popolazioni figuranti alla tabella 1. 3. Conservazione degli habitat 3.1.1 Le Parti, in collegamento, qualora cio' risulti appropriato, con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio, importanti per le popolazioni che figurano alla tabella 1. 3.1.2 Le Parti si adoperano, a titolo prioritario, per individuare tutti i siti di rilevanza internazionale o nazionale per le popolazioni figuranti alla tabella 1. 3.2 Conservazione degli spazi 3.2.1 Le Parti fanno il possibile per perseguire la creazione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 ed elaborare e applicare piani di gestione per queste aree. 3.2.2 Le Parti fanno il possibile per garantire una protezione speciale alle zone umide che sono conformi ai criteri di rilevanza nazionale accettati a livello internazionale 3.2.3 Le Parti fanno il possibile per utilizzare in modo razionale e duraturo tutte le zone umide del loro territorio In particolare esse fanno in modo di evitare il degrado e la perdita di habitat che ospitano popolazioni figuranti alla tabella 1. In particolare, esse si sforzano di: a) fare in modo che siano attuate misure regolamentari adeguate, conformi ad ogni norma accettata a livello internazionale, concernente l'utilizzazione di prodotti chimici per uso agricolo, e lo scarico delle acque reflue, e aventi come oggetto quello di ridurre al minimo gli impatti sfavorevoli di tali prassi per le popolazioni figuranti alla tabella 1; b) predisporre e diffondere una documentazione nelle lingue appropriate, descrivente le regolamentazioni, le norme et le misure di controllo corrispondenti in vigore ed i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica. 3.2.4 Le Parti fanno in modo di elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni figuranti alla tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni che sono disperse 3.3 Riabilitazione e restauro Ogni qualvolta cio' sia possibile ed appropriato, le Parti si sforzano di riabilitare e restaurare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni figuranti alla tabella 1. 4. Gestione delle attivita' umane 4.1 Caccia 4.1.1 Le Parti cooperano per fare in modo che la loro legislazione sulla caccia applichi il principio dell'uso sostenibile come lo prevede il presente Piano d'azione, in considerazione della totalita' dell'area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessati e delle caratteristiche del loro ciclo biologico. 4.1.2 Le Parti informano il segretariato dell'Accordo circa la loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figura alla tabella 1. 4.1.3 Le Parti cooperano al fine di sviluppare un sistema fattibile e armonizzato per la raccolta di dati sui prelievi, al fine di valutare il prelievo annuale fatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Esse forniscono al segretariato le stime relative alla totalita' dei prelievi annuali per ciascuno popolazione, quando tali informazioni sono disponibili. 4.1.4 Le Parti fanno il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000. 4.1.5 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'uso di esche avvelenate. 4.1.6 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre, e per quanto possibile, eliminare i prelievi illegali. 4.1.7 Ove appropriato, le Parti incoraggiano i cacciatori ai livelli locale, nazionale ed internazionale a formare le loro associazioni o organizzazioni, al fine di coordinare le loro attivita' ed attuare il concetto di uso sostenibile. 4.1.8 Le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'istituzione di un esame di idoneita' obbligatorio per i cacciatori comprendente, tra l'altro, l'identificazione degli uccelli. 4.2 Ecoturismo 4.2.1 Salvo se si tratta di zone centrali di aree protette, le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati, per sviluppare un ecoturismo adattato ed appropriato nelle zone umide dove sono concentrate le popolazioni di cui alla tabella 1. 4.2.2 Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, fanno ogni sforzo per valutare i costi, i vantaggi e le altre conseguenze suscettibili di derivare dall'ecoturismo in zone umide comportanti concentrazioni di popolazioni figuranti nella tabella 1, scelte a tal fine Esse comunicano al segretariato dell'Accordo il risultato di ogni valutazione in tal modo intrapresa. 4.3 Altre attivita' umane 4.3.1 Le Parti valutano l'impatto dei progetti suscettibili di creare conflitti fra le popolazioni figuranti alla tabella 1 che si trovano nelle aree menzionate al paragrafo 3.2. di cui sopra e gli interessi umani, e fanno in modo che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico. 4.3.2 Le Parti fanno il possibile per raccogliere informazioni sui vari danni causati, in particolare alle coltivazioni, da popolazioni figuranti alla tabella 1 e trasmettono un rapporto al segretariato dell'Accordo, relativo ai risultati ottenuti. 4.3.3 Le Parti cooperano al fine di individuare le tecniche appropriate per ridurre ad un livello minimo o attenuare gli effetti dei danni causati in modo particolare alle coltivazioni, dalle popolazioni figuranti alla tabella 1, facendo appello all'esperienza acquisita altrove nel mondo. 4.3.4 Le Parti cooperano al fine di elaborare piani d'azione per specie, destinati alle popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle coltivazioni. Il segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di tali piani. 4.3.5 Le Parti, per quanto possibile, incoraggiano l'applicazione di norme ambientali ad alto livello per la pianificazione e la costruzione di attrezzature, in vista di ridurre ad un livello minimo l'impatto di queste ultime sulle popolazioni figuranti nella tabella 1. Esse dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre ad un livello minimo l'impatto delle attrezzature gia' esistenti qualora divenga evidente che queste ultime hanno un impatto sfavorevole sulle popolazioni interessate. 4.3.6 Qualora perturbazioni umane minaccino lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici che figurano nella tabella 1, le Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti in vista di ridurre la minaccia. I provvedimenti appropriati potrebbero comportare, fra l'altro, all'interno di zone protette, fa creazione di zone libere da ogni perturbazione, il cui accesso sarebbe vietato al pubblico. 5. Ricerca e sorveglianza continua 5.1 Le Parti si adoperano per svolgere indagini sul campo in zone poco conosciute in cui potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni figuranti nella tabella 1. I risultati di tali indagini sono ampiamente diffusi. 5.2 Le Parti si adoperano per effettuare regolarmente visite di verifica alle popolazioni che figurano alla tabella 1. I risultati di queste verifiche sono pubblicati o indirizzati alle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di consentire l'esame della situazione e delle tendenze delle popolazioni. 5.3 Le Parti cooperano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli in quanto criterio indicativo dello stato di queste popolazioni. 5.4 Le Parti cooperano in vista di determinare gli itinerari di migrazione di tutte le popolazioni che figurano alla tabella 1, avvalendosi delle cognizioni disponibili sulle ripartizioni di queste popolazioni in periodi di riproduzione e all'infuori di questi periodi, nonche' sui risultati dei censimenti e partecipando a programmi coordinati d'inanellamento. 5.5 Le Parti fanno ogni sforzo per intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sui loro habitat, in vista di determinare i loro bisogni specifici, nonche' le tecniche maggiormente appropriate per la loro conservazione e gestione. 5.6 Le Parti si adoperano per effettuare studi sugli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide, nonche' delle perturbazioni sulla capacita' di accoglienza delle zone umide utilizzate dalle popolazioni che figurano nella tabella 1, come pure sulle abitudini di migrazione di queste popolazioni. 5.7 Le Parti fanno ogni sforzo per realizzare studi sull'impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sulla rilevanza di queste forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale. 5.8 Le Parti si adoperano in vista di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e concedere loro un sostegno a progetti di ricerca e di sorveglianza continua. 6. Istruzione e formazione 6.1 Le Parti, ove cio' risulti necessario, elaborano programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione sia in possesso di cognizioni sufficienti per applicarlo efficacemente. 6.2 Le Parti cooperano tra di loro e con il segretariato dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e scambiare la documentazione disponibile. 6.3 Le Parti si adoperano per elaborare programmi, documenti e meccanismi d'informazione affinche' il pubblico in generale abbia una maggiore consapevolezza degli obiettivi, delle disposizioni e del contenuto del Piano d'azione. A tale riguardo, deve essere concessa un'attenzione particolare alle persone che vivono all'interno ed intorno alle zone umide rilevanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti ecc.) alle autorita' locali ed agli altri decisionisti. 6.4 Le Parti si adoperano al fine di promulgare specifiche campagne per la sensibilizzazione del pubblico riguardo alla conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1. 7. Misure di applicazione 7.1 Quando applicano questo Piano d'azione, le Parti danno priorita', ove appropriato, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. 7.2 Quando piu' popolazioni della stessa specie figuranti nella tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte, detta Parte applica misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni il cui stato di conservazione e' meno favorevole. 7.3 Il segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il comitato tecnico e con l'assistenza di esperti degli Stati dell'area di ripartizione coordina l'elaborazione di direttive di conservazione, conformemente all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le Parti nell'applicazione del Piano d'azione. Il segretariato dell'Accordo fa in modo, quando cio' e' possibile, di garantire la coerenza di tali direttive con quelle approvate in base ai termini di altri strumenti internazionali. Le direttive di conservazione mirano ad introdurre il principio dell'utilizzazione sostenibile. Esse vertono, tra l'altro, su: a) i piani d'azione per specie; b) le misure di emergenza; c) la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat; d) le prassi per la caccia; e) il commercio degli uccelli acquatici; f) il turismo; g) le misure per ridurre i danni ai raccolti; h) un protocollo di sorveglianza degli uccelli acquatici; 7.4 In coordinamento con il comitato tecnico e le Parti, il segretariato dell'Accordo predispone una serie di studi internazionali necessari per l'applicazione di tale Piano d'azione, in particolare per quanto riguarda: a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze; b) le lacune nelle informazioni provenienti da indagini sul campo; c) le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione , ivi compreso l'esame dello statuto di protezione per ciascun sito, nonche' le misure di gestione adottate in ciascun caso; d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2 del presente Accordo applicabili alla caccia ed al commercio in ciascun paese; e) la fase di preparazione e la messa in opera dei piani d'azione per specie; f) i progetti di reintegrazione; g) lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigeni introdotti e dei loro ibridi. 7.5 Il segretariato dell'Accordo fa il possibile affinche' gli studi menzionati al paragrafo 7.4 di cui sopra siano realizzati ad intervalli non superiori a tre anni. 7.6 Il comitato tecnico valuta le direttive e gli studi predisposti nei termini dei paragrafi 7.3 e 7.4 e predispone dei progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, contenuto e applicazione, che saranno sottoposti alle sessioni della Riunione delle Parti. 7.7 Il segretariato dell'Accordo procede regolarmente all'esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse addizionali (crediti ed assistenza tecnica) per la realizzazione del Piano d'azione, e sottopone a tale riguardo un rapporto alla Riunione delle Parti durante ogni sua sessione ordinaria.