Articolo III Misure generali di conservazione 1. Le Parti prendono provvedimenti per conservare gli uccelli acquatici migratori attribuendo una particolare attenzione alle specie in pericolo nonche' a quelli il cui stato di conservazione e' sfavorevole. 2. A tal fine, le Parti: (a) Concedono agli uccelli acquatici migratori in pericolo nella zona dell'Accordo, una protezione altrettanto rigorosa di quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'Articolo III della Convenzione; (b) si accertano che ogni utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia fondata su di una valutazione effettuata sulla base delle miglior conoscenze disponibili sull'ecologia di questi uccelli, nonche' sul principio dell'uso sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici di cui sono tributari; (c) individuano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione ed il restauro di questi siti, in collegamento con le organizzazioni enumerate all'articolo IX, paragrafi (a) e (b) del presente Accordo, interessati dalla conservazione degli habitat; (d) coordinano i loro sforzi per fare in modo che un'adeguata rete di habitat venga mantenuta o, se del caso, ristabilita sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, in particolare nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di piu' di una Parte al presente Accordo; (e) Studiano i problemi che sorgono che verosimilmente sorgeranno per via di attivita' umane e si adoperano al fine di elaborare misure correttive, ivi comprese le misure di restauro e di ripristino degli habitat, come pure misure di compensazione per la perdita di habitat; (f) Cooperano nelle situazioni di emergenza che necessitano di un'azione internazionale e per individuare le specie di uccelli migratori che sono i piu' vulnerabili in queste situazioni concertata; (g) Vietano l'introduzione intenzionale nell'ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici migratori e prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la fuoruscita accidentale di tali specie se questa introduzione o fuoruscita nuoce allo statuto della conservazione della flora o della fauna selvatica; se specie non indigene di uccelli acquatici migratori sono gia' state introdotte, le Parti prendono ogni provvedimento utile per impedire che tali specie divengano una potenziale minaccia per le specie indigene; (h) Promulgano o sponsorizzano ricerche sulla biologia e l'ecologia degli uccelli acquatici, ivi compresa l'armonizzazione della ricerca e dei metodi di sorveglianza continua, nonche', se del caso, la messa in opera di programmi comuni o di programmi di cooperazione relativi alla ricerca e ad un monitoraggio continuo; (i) analizzano i loro bisogni in materia di formazione, in modo particolare per quel che riguarda le inchieste, il monitoraggio continuo, e l'inanellamento degli uccelli acquatici migratori, nonche' la gestione delle zone umide, in vista d'individuare i soggetti prioritari ed i settori in cui la formazione e' necessaria e collaborano all'elaborazione ed alla messa in opera di adeguati programmi di formazione; (j) elaborano e perseguono programmi volti a suscitare una maggiore consapevolezza e comprensione dei programmi generali di conservazione degli uccelli acquatici migratori nonche' dei particolari obiettivi e delle disposizioni del presente Accordo; (k) scambiano informazioni, come pure i risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di istruzione; (l) cooperano al fine di assistersi reciprocamente per poter essere in grado di attuare l'Accordo, soprattutto per quanto concerne la ricerca ed il monitoraggio continuo.