(Accordo - art. IV)
                             Articolo IV 
 
          Piano d'azione e Linee direttive di conservazione 
 
   1. L'allegato 3 del presente Accordo e'  costituito  da  un  Piano
d'azione. Questo Piano  specifica  le  azioni  che  le  Parti  devono
intraprendere   riguardo   a   specie   e   questioni    prioritarie,
conformemente  alle  misure  generali   di   conservazione   previste
all'Articolo III del presente Accordo, e alle seguenti voci: 
    (a) conservazione delle specie; 
    (b) conservazione degli habitat; 
    (c) (c) gestione delle attivita' umane; 
    (d) ricerca e monitoraggio continuo; 
    (e) educazione ed informazione; 
    (f) messa in opera. 
 
   2. Il Piano d'azione e' esaminato ad ogni sessione ordinaria della
Riunione delle Parti  in  considerazione  delle  linee  direttive  di
conservazione. 
   3. Ogni  emendamento  del  Piano  d'azione  viene  adottato  dalla
Riunione  delle  Parti,  le   quali   tengono   conto   delle   norme
dell'Articolo III del presente Accordo. 
   4.  Le  linee  direttive  di  conservazione  sono  sottoposte  per
adozione alla Riunione delle Parti nella  sua  prima  sessione;  esse
sono esaminate regolarmente.