(Accordo - art. V)
                             Articolo V 
 
                    Applicazione e finanziamento 
 
   1. Ciascuna Parte: 
    (a) designa l'Autorita' o le autorita' incaricate dell'attuazione
del presente Accordo, che, tra l'altro provvederanno  ai  seguiti  di
tutte le attivita' suscettibili di avere un impatto  sullo  stato  di
conservazione delle specie di uccelli acquatici  migratori,  riguardo
alle quali esse sono uno Stato dell'area di ripartizione; 
    (b) designa un punto di contatto per le altre Parti;  il  nome  e
l'indirizzo  di  quest'ultimo  sono  comunicati  senza   indugio   al
segretariato dell'Accordo e immediatamente trasmessi dal segretariato
alle altre Parti; 
    (c) predispone, per ciascuna sessione  ordinaria  della  Riunione
delle Parti, a decorrere dalla seconda sessione,  un  rapporto  sulla
sua  applicazione  dell'Accordo,  con  particolare  riferimento  alle
misure di conservazione che essa ha adottato. La struttura di  questo
rapporto e' stabilita dalla prima sessione della Riunione delle Parti
e riveduta, ove necessario, in occasione di  una  ulteriore  sessione
della  Riunione  delle  Parti.  Ciascun  rapporto  e'  sottoposto  al
segretariato dell'Accordo  al  piu'  tardi  centoventi  giorni  prima
dell'apertura della sessione ordinaria della Riunione delle Parti per
la quale e' stato predisposto,  una  copia  ne  viene  immediatamente
trasmessa alle altre Parti dal Segretariato dell'Accordo. 
 
   2.  (a)  Ciascuna  Parte  contribuisce  al   bilancio   preventivo
dell'Accordo conformemente  alla  tariffa  dei  contributi  stabilita
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nessuna Parte  la  quale  e'
Stato dell'area di ripartizione puo' essere  chiamata  a  fornire  un
contributo di oltre 25% del bilancio preventivo  totale.  Da  nessuna
organizzazione  d'integrazione  economica   regionale   puo'   essere
richiesto un contributo eccedente il 2,5% delle spese amministrative. 
        (b) Le decisioni relative al  bilancio  preventivo,  compresa
un'eventuale modifica della tariffa di contribuzione,  sono  adottate
dalla Riunione delle Parti mediante consenso. 
 
   3. La Riunione delle Parti puo' creare un fondo  di  conservazione
alimentato da contributi volontari delle Parti o  mediante  qualsiasi
altra fonte, allo scopo di finanziare il  monitoraggio  continuo,  la
ricerca, la formazione nonche' progetti concernenti la  conservazione
ivi compresa la protezione e  la  gestione  degli  uccelli  acquatici
migratori. 
   4. Le Parti sono invitate a fornire  un  appoggio  in  materia  di
formazione, come pure un sostegno tecnico e finanziario,  alle  altre
Parti, su base multilaterale o bilaterale, al  fine  di  aiutarle  ad
attuare le disposizioni del presente Accordo.