Articolo V Applicazione e finanziamento 1. Ciascuna Parte: (a) designa l'Autorita' o le autorita' incaricate dell'attuazione del presente Accordo, che, tra l'altro provvederanno ai seguiti di tutte le attivita' suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, riguardo alle quali esse sono uno Stato dell'area di ripartizione; (b) designa un punto di contatto per le altre Parti; il nome e l'indirizzo di quest'ultimo sono comunicati senza indugio al segretariato dell'Accordo e immediatamente trasmessi dal segretariato alle altre Parti; (c) predispone, per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a decorrere dalla seconda sessione, un rapporto sulla sua applicazione dell'Accordo, con particolare riferimento alle misure di conservazione che essa ha adottato. La struttura di questo rapporto e' stabilita dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduta, ove necessario, in occasione di una ulteriore sessione della Riunione delle Parti. Ciascun rapporto e' sottoposto al segretariato dell'Accordo al piu' tardi centoventi giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria della Riunione delle Parti per la quale e' stato predisposto, una copia ne viene immediatamente trasmessa alle altre Parti dal Segretariato dell'Accordo. 2. (a) Ciascuna Parte contribuisce al bilancio preventivo dell'Accordo conformemente alla tariffa dei contributi stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nessuna Parte la quale e' Stato dell'area di ripartizione puo' essere chiamata a fornire un contributo di oltre 25% del bilancio preventivo totale. Da nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale puo' essere richiesto un contributo eccedente il 2,5% delle spese amministrative. (b) Le decisioni relative al bilancio preventivo, compresa un'eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso. 3. La Riunione delle Parti puo' creare un fondo di conservazione alimentato da contributi volontari delle Parti o mediante qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonche' progetti concernenti la conservazione ivi compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori. 4. Le Parti sono invitate a fornire un appoggio in materia di formazione, come pure un sostegno tecnico e finanziario, alle altre Parti, su base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle ad attuare le disposizioni del presente Accordo.