Articolo VI Riunione delle Parti 1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo. 2. Il Depositario convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, una sessione della Riunione delle Parti non oltre un anno dopo la data in cui il presente Accordo e' entrato in vigore. Successivamente, il Segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, salvo se la Riunione decide diversamente. Per quanto possibile, queste sessioni dovranno svolgersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione. 3. Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti, il segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti. 4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qualsiasi Stato non parte al presente Accordo ed i segretariati delle convenzioni internazionali, interessate, fra l'altro, dalla conservazione, compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata nei settori sopra menzionati, o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori puo' altresi' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti in qualita' di osservatore, salvo se almeno un terzo delle Parti presenti vi si oppone. 5. Solo le Parti hanno diritto di voto Ciascuna Parte dispone di un voto, ma le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non esercita il suo diritto di voto fintanto che i suoi Stati esercitano il loro e reciprocamente. 6. Salvo se il presente Accordo dispone diversamente, le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate mediante consenso oppure, se non e' possibile ottenere un consenso, a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 7. Nella sua prima sessione la Riunione delle Parti: (a) adotta il proprio regolamento interno mediante consenso; (b) istituisce il segretariato dell'Accordo in seno al Segretariato della Convenzione in vista di adempiere alle funzioni enumerate all'Articolo VIII del presente Accordo; (c) instaura il comitato tecnico previsto all'Articolo VII del presente Accordo; (d) adotta un modello per la presentazione dei rapporti che saranno predisposti conformemente all'Articolo V, paragrafo I (c) del presente Accordo; (e) adotta criteri per determinare le situazioni di emergenza che necessitano di rapide misure di conservazione e per determinare le modalita' di ripartizione dei compiti per la realizzazione di queste misure. 8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti: (a) tiene conto delle modifiche reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat rilevanti per la loro sopravvivenza, nonche' dei fattori suscettibili di avere incidenza su tali specie e habitat; (b) passa in rassegna i progressi compiuti nonche' qualsiasi difficolta' incontrata nell'applicazione del presente Accordo; (c) approva un bilancio preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo; (d) tratta ogni questione relativa al segretariato dell'Accordo ed alla composizione del comitato tecnico (e) adotta un rapporto che sara' trasmesso alle Parti all'Accordo nonche' alla Conferenza delle Parti alla Convenzione; (f) Decide la data ed il luogo della prossima sessione. 9. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti puo': (a) fare raccomandazioni alle Parti, qualora lo giudichi necessario ed appropriato; (b) adottare misure specifiche per migliorare l'efficacia dell'Accordo e se del caso, misure di emergenza ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 4; (c) emendare le proposte di emendamento all'Accordo e deliberare su tali proposte; (d) emendare il Piano d'azione conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 del presente Accordo; (e) istituire organi sussidiari, qualora lo ritenga necessario, per aiutare l'attuazione del presente Accordo, in modo particolare per stabilire un coordinamento con gli organismi istituiti secondo i termini di altri trattatati, convenzioni o accordi internazionali qualora vi siano accavallamenti geografici e tassonomici; (f) decidere su ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.