(Accordo - art. VI)
                             Articolo VI 
 
                        Riunione delle Parti 
 
   1. La Riunione delle Parti costituisce  l'organo  decisionale  del
presente Accordo. 
   2. Il Depositario convoca, in consultazione  con  il  Segretariato
della Convenzione, una sessione della Riunione delle Parti non  oltre
un anno dopo la data in cui il presente Accordo e' entrato in vigore. 
Successivamente,   il   Segretariato   dell'Accordo    convoca,    in
consultazione  con  il  Segretariato  della   Convenzione,   sessioni
ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di  tre
anni, salvo se la Riunione decide diversamente. Per quanto possibile,
queste  sessioni  dovranno  svolgersi  in  occasione  delle  riunioni
ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione. 
   3. Su richiesta  scritta  di  almeno  un  terzo  delle  Parti,  il
segretariato dell'Accordo convoca una  sessione  straordinaria  della
Riunione delle Parti. 
   4.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  le  sue  istituzioni
specializzate,   l'Agenzia   internazionale   dell'energia   atomica,
qualsiasi Stato non parte al presente Accordo ed i segretariati delle
convenzioni   internazionali,   interessate,   fra   l'altro,   dalla
conservazione, compresa la protezione e  la  gestione  degli  uccelli
acquatici migratori, possono essere rappresentate da osservatori alle
sessioni  della  Riunione  delle   Parti.   Ogni   organizzazione   o
istituzione tecnicamente qualificata nei settori sopra menzionati,  o
nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori puo' altresi'  essere
rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti in qualita' di
osservatore, salvo se almeno un terzo  delle  Parti  presenti  vi  si
oppone. 
   5. Solo le Parti hanno diritto di voto Ciascuna Parte  dispone  di
un voto, ma  le  organizzazioni  d'integrazione  economica  regionale
Parti del presente Accordo esercitano nei settori di loro competenza,
il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro
Stati membri che sono Parti del presente Accordo. 
   Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non  esercita
il suo diritto di voto fintanto che i suoi Stati esercitano il loro e
reciprocamente. 
   6. Salvo se il presente Accordo dispone diversamente, le decisioni
della Riunione delle Parti sono adottate mediante consenso oppure, se
non e' possibile ottenere un consenso, a  maggioranza  di  due  terzi
delle Parti presenti e votanti. 
   7. Nella sua prima sessione la Riunione delle Parti: 
    (a) adotta il proprio regolamento interno mediante consenso; 
    (b)  istituisce  il  segretariato   dell'Accordo   in   seno   al
Segretariato della Convenzione in vista di  adempiere  alle  funzioni
enumerate all'Articolo VIII del presente Accordo; 
    (c) instaura il comitato tecnico previsto  all'Articolo  VII  del
presente Accordo; 
    (d) adotta un modello  per  la  presentazione  dei  rapporti  che
saranno predisposti conformemente all'Articolo V, paragrafo I (c) del
presente Accordo; 
    (e) adotta criteri per determinare le situazioni di emergenza che
necessitano di rapide misure di conservazione e  per  determinare  le
modalita' di ripartizione dei compiti per la realizzazione di  queste
misure. 
 
   8. In ciascuna delle sue sessioni  ordinarie,  la  Riunione  delle
Parti: 
    (a) tiene conto delle modifiche reali e potenziali dello stato di
conservazione degli  uccelli  acquatici  migratori  e  degli  habitat
rilevanti per la loro sopravvivenza, nonche' dei fattori suscettibili
di avere incidenza su tali specie e habitat; 
    (b) passa in rassegna  i  progressi  compiuti  nonche'  qualsiasi
difficolta' incontrata nell'applicazione del presente Accordo; 
    (c) approva un bilancio  preventivo  ed  esamina  ogni  questione
relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo; 
    (d) tratta ogni questione relativa al segretariato dell'Accordo 
ed alla composizione del comitato tecnico 
    (e) adotta un rapporto che sara' trasmesso alle Parti all'Accordo
nonche' alla Conferenza delle Parti alla Convenzione; 
    (f) Decide la data ed il luogo della prossima sessione. 
 
   9. In ciascuna delle sue sessioni  ordinarie,  la  Riunione  delle
Parti puo': 
    (a)  fare  raccomandazioni  alle  Parti,  qualora   lo   giudichi
necessario ed appropriato; 
    (b)  adottare  misure  specifiche  per   migliorare   l'efficacia
dell'Accordo  e  se  del  caso,  misure   di   emergenza   ai   sensi
dell'Articolo VII, paragrafo 4; 
    (c) emendare le proposte di emendamento all'Accordo e  deliberare
su tali proposte; 
    (d) emendare il Piano d'azione  conformemente  alle  disposizioni
dell'Articolo IV, paragrafo 3 del presente Accordo; 
    (e) istituire organi sussidiari, qualora lo  ritenga  necessario,
per aiutare l'attuazione del presente Accordo,  in  modo  particolare
per stabilire un coordinamento con gli organismi istituiti secondo  i
termini di altri trattatati,  convenzioni  o  accordi  internazionali
qualora vi siano accavallamenti geografici e tassonomici; 
    (f) decidere su ogni altra  questione  relativa  all'applicazione
del presente Accordo.