Articolo IX Relazioni con organismi internazionali che trattano uccelli acquatici migratori ed i loro habitat Il segretariato dell'Accordo consulta: (a) regolarmente, il Segretariato della Convenzione e, se del caso, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai sensi degli accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 della Convenzione attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonche' ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone umide di rilevanza internazionale, in particolare in quanto habitat degli uccelli acquatici; della Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione; della Convenzione africana del 1968 sulla conservazione della natura e delle risorse naturali; della Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale della Europa, e della Convenzione del 1992 sulla diversita' biologica, affinche' la Riunione delle Parti cooperi con le Parti a queste convenzioni su ogni questione d'interesse comune ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione del Piano d'azione; (b) i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune; (c) le altre organizzazioni competenti nel settore della conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonche' nei settori della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.