(Accordo - art. IX)
                             Articolo IX 
 
Relazioni con organismi internazionali che trattano uccelli acquatici
                     migratori ed i loro habitat 
 
   Il segretariato dell'Accordo consulta: 
    (a) regolarmente, il Segretariato della  Convenzione  e,  se  del
caso, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai  sensi
degli accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi  3
e 4 della Convenzione attinenti  agli  uccelli  acquatici  migratori,
nonche' ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone  umide
di rilevanza internazionale, in particolare in quanto  habitat  degli
uccelli  acquatici;  della  Convenzione  del   1973   sul   commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di  estinzione;   della   Convenzione   africana   del   1968   sulla
conservazione  della  natura  e   delle   risorse   naturali;   della
Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell'ambiente naturale della Europa, e della Convenzione  del  1992
sulla diversita' biologica, affinche' la Riunione delle Parti cooperi
con le Parti a  queste  convenzioni  su  ogni  questione  d'interesse
comune ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione  del
Piano d'azione; 
    (b)   i   segretariati   di   altre   convenzioni   e   strumenti
internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune; 
    (c)  le  altre  organizzazioni  competenti  nel   settore   della
conservazione, ivi  compresa  la  protezione  e  la  gestione,  degli
uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonche'  nei  settori
della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.