Art. 2.
                        Ordine di esecuzione
    1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 13  dell'Accordo
stesso.