(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
        ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA 
         SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO 
                INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI 
 
   IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI  MINISTRI
DELIA  BOSNIA  ERZEGOVINA  successivamente   denominate   le   "Parti
Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse
i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i  due  Stati,
sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,  hanno
concordato quanto segue: 
                               Art. 1 
   I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare
trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito
nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con   autoveicoli
immatricolati nello Stato Contraente  in  cui  il  vettore  ha  sede,
secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.