(Accordo - art. 11)
                               Art. 11 
   1. L'impresa con sede sociale nel territorio di  una  delle  Parti
Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per
i  trasporti  tra  i  due  Paesi,  di  un'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altro  Paese,  salvo  quanto  disposto
dall'Art. 12 e salvo diversa  decisione  adottata  dalla  Commissione
Mista sull'esenzione dell'autorizzazione  nei  trasporti  bilaterali.
L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno. 
   2.  Nell'effettuazione  del  trasporto  di  merci  l'ingresso,  il
movimento e la permanenza dei veicoli, nonche'  dei  conducenti,  nel
territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti,  a
titolo  di  reciprocita',  a  particolari  condizioni,  controlli   e
cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato. 
   3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i
trasporti attraverso il territorio di uno dei  due  Stati  Contraenti
con destinazione verso uno Stato terzo senza  che  vi  sia  carico  o
scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso  il
quale il transito ha luogo.