(Accordo - art. 12)
                               Art. 12 
   1. Fatte salve le  norme  in  vigore  che  regolano  l'ingresso  e
l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente  elenco  di
trasporti nei e dai territori delle due Parti  Contraenti,  non  sono
soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente. 
   1) trasporti funebri; 
   2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 
   3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti  o
in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
   4) i trasporti di  bagagli  per  mezzo  di  rimorchi  aggiunti  ai
veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e  trasporti  di  bagagli
per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti  o  da
essi provenienti; 
   5) i trasporti postali; 
   6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso  di
soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 
   7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli  preziosi)
effettuati con veicoli speciali scortati dalla  polizia  o  da  altre
forze di protezione; 
   8) i trasporti di parti di ricambio per la  navigazione  marittima
ed aerea; 
   9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito  al  trasporto  di
merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel
territorio dell'altro Stato Contraente, nonche' il  ritorno  a  vuoto
del veicolo in avaria  dopo  la  riparazione.  Il  proseguimento  del
trasporto con veicolo  di  sostituzione  si  effettuera'  avvalendosi
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 
   10) trasporti di api e avannotti. 
   2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai  sensi  del
presente articolo, puo'  avere  variazioni  in  sede  di  Commissione
Mista. 
   3. Nell'effettuazione dei trasporti di' cui al presente  articolo,
sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da  particolari
normative di settore.