(Accordo - art. 13)
                               Art. 13 
   1. L'autorizzazione non e' cedibile e' da diritto  all'impresa  ad
effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro
senza rimorchi,  autotreno,  autoarticolato),  entro  il  periodo  di
validita'  indicato  nell'autorizzazione   medesima,   comunque   non
superiore ad un anno. 
   2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti  Contraenti,
salva diversa  intesa  delle  Parti  stesse,  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione.