Art. 13 1. L'autorizzazione non e' cedibile e' da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salva diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.