(Accordo - art. 15)
                               Art. 15 
   1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese,
l'idoneita' del veicola, il contenute dei documenti  di  circolazione
del veicolo, l'idoneita' alla  guida  dei  conducenti,  la  copertura
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile
verso i terzi e verso i viaggiatoti  trasportati,  sono  determinati,
nel rispetto delle disposizioni nazionali,  dagli  organi  competenti
del Paese di immatricolazione del veicolo. 
   2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi  alle
disposizioni di legge  vigenti  nel  Paese  in  cui  si  effettua  il
trasporto.