(Accordo - art. 16)
                               Art. 16 
   Le modalita' per il rilascio dei biglietti,  per  la  compilazione
dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci,
per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei  dati  statistici
da scambiare fra le Autorita'  competenti,  sono  fissate  di  comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.