(Accordo - art. 24)
                               Art. 24 
   Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui  l'infrazione
e' rilevata, in caso di violazione delle  disposizioni  del  presente
Accordo  commesse  nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente,
l'Autorita' competente della Parte Contraente  nel  territorio  della
quale  il  veicolo  e'  immatricolato  decide   -   su   segnalazione
dell'Autorita'   competente    dell'altra    Parte    Contraente    -
l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 
   1) avvertimento; 
   2) diffida con avvertimento che in  caso  di'  recidiva  si  fara'
previste dai successivi punti 3) o 4); 
   3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione viaggiatori
nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 
   4)  revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto   merci
commessa l'infrazione.