Art. 24 Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida con avvertimento che in caso di' recidiva si fara' previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci commessa l'infrazione.